L’obbligo del datore di lavoro di tutela antinfortunistica
Lavoro subordinato - Obbligo dell'imprenditore di tutela l'integrità psicofisica dei lavoratori – Necessaria adozione e mantenimento delle misure igienico sanitario ed antinfortunistiche - Diritto alla salute - Correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro
Ai sensi dell'articolo 2087 cod. civ., che è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a presentare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese (in particolare, banche) ed alla probabilità di verificazione del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (articolo 32 CosT.) sia dei principi di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 cod. civ.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro.
• Tribunale Arezzo, sezione Lavoro, sentenza 23 maggio 2014 n. 210
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Tutela antinfortunistica - Ambito di applicazione - Soci di società di fatto e terzi estranei presenti sul luogo di lavoro - Inclusione.
Le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere osservate non solo a tutela dei dipendenti, ma anche delle persone estranee, ivi compresi i soci della società, anche di fatto, datrice di lavoro, che occasionalmente si trovino sui luoghi di lavoro.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 maggio 2014 n. 9870
Sicurezza sul lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Comportamento colposo del lavoratore - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Abnormità e imprevedibilità della condotta del prestatore - Necessità – Sussistenza
In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la decisione impugnata in quanto il lavoratore era stato incaricato di sostituire una lampada di emergenza posta ad una altezza di circa quattro metri, avvalendosi di una scala inidonea per aver i lati aperti sul vuoto e priva di ogni mezzo di protezione, senza che fosse fornita alcuna vigilanza).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 dicembre 2013 n. 27127
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Rapporto di lavoro di fatto o volontario - Obbligo tutela antinfortunistica - Sussistenza - Fondamento.
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro di apprestare adeguate tutele antinfortunistiche in favore dei lavoratori subordinati sussiste - in conformità al disposto dell'articolo 3 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (abrogato dall'articolo 304 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ma applicabile “ratione temporis”) - indipendentemente dalla conclusione di un formale contratto di lavoro e si estende, pertanto, nei confronti di tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad una determinata attività lavorativa, anche se questa sia svolta senza compenso alcuno e per mero spirito religioso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2013 n. 23372
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Disciplina prevista da norme antinfortunistiche e dall'articolo 2087 cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di lavoro autonomo - Esclusione.
Ai rapporti di lavoro autonomo non si applicano le norme speciali antinfortunistiche, che, di regola, presuppongono l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione, né l'articolo 2087 cod. civ., il quale, integrando le richiamate leggi speciali, riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 marzo 2013 n. 7128
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Obbligo di sicurezza del datore di lavoro - Rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli articoli 47 e 48 del d.p.r. n. 626 del 1994 - Sufficienza - Esclusione - Onere di adozione concreta di cautele - Necessità - Figura dell'apprendista.
In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'accertato rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli articoli 47 e 48 del d.P.R. 19 settembre 1994, n. 626 e dell'allegato VI a tale decreto non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento, con particolare riguardo all'assetto organizzativo del lavoro. Ciò vale in particolare soprattutto per i compiti dell'apprendista, relativamente alle istruzioni impartitegli, all'informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni, atteggiandosi detto dovere in maniera particolarmente intensa nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, nei cui confronti la legge pone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali primeggia l'educazione alla sicurezza del lavoro a norma dell'articolo 11 legge 19 gennaio 1955, n. 11.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 gennaio 2012 n. 944