L’oblazione “facoltativa” non è ammessa se permangono le conseguenze del reato
Per la Corte di cassazione, sentenza n. 45734 depositata oggi, il giudice ha errato nel dichiarare l’estinzione dei reati legati al codice della navigazione
Se il giudice non ha accertato l’eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericolose dei reati commessi, anche se c’è stata l’oblazione non può essere dichiarata l’estinzione del reato. Lo ribadisce la Corte di cassazione, sentenza n. 45734 depositata oggi, accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contro la decisione del locale tribunale che nel giugno del 2022 aveva deciso di non doversi procedere nei confronti di due uomini imputati per avere commesso, in concorso, due reati legati al codice della navigazione (artt. 1216 e 1231 cod. nav.) dichiarandoli estinti per pagamento dell’oblazione.
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, si legge nella decisione, gli imputati infatti “non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza”. Erroneamente, quindi, è stata dichiarata l’estinzione del reato in violazione del terzo comma dell’articolo 162-bis cod. pen..
La Terza sezione penale ricorda infatti che le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, per cui, ai fini dell’oblazione, deve applicarsi l’articolo 162-bis e non l’articolo 162 cod. pen. Su questo punto, la giurisprudenza ha chiarito che l’oblazione “processuale” prevista dall’articolo 162 cod. pen., concernente le contravvenzioni punibili originariamente con la sola pena dell’ammenda, a differenza di quella facoltativa ex articolo 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni “formali” che ne legittimano l’ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l’avvenuto pagamento della somma.
Al contrario, quella “facoltativa” ex articolo 162- bis cod. pen., concernente le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell’anzidetta disposizione, è subordinata all’esercizio favorevole del potere del giudice, il quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto. Nello specifico, il Giudice ha dichiarato l’estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d’ufficio.