L'omessa notifica al domicilio eletto dell'atto di appello è nullità insanabile se imputato assente
Nel caso in cui sia stata omessa la notifica - al domicilio eletto - dell'atto di citazione in appello scatta una nullità insanabile e assoluta se l'imputato non compare alla prima udienza . E ogni altra forma di sanatoria viene ad essere preclusa.
Nel caso affrontato dalla quinta sezione penale della Cassazione il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di appello era stato, infatti, notificato solo al difensore a mezzo della Pec.
La sentenza n. 30446 depositata ieri ha così annullato con rinvio al giudice di secondo grado la decisione di appello nulla per difetto di notifica. Che - però - la presenza dell'imputato alla prima udienza avrebbe potuto sanare a norma dell'articolo 184 del Codice di procedura penale.
L'orientamento seguito
In base alla giurisprudenza di legittimità, in particolare delle sezioni Unite penali, in caso ci sia stata dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato, se la notifica dell'atto di citazione a giudizio viene effettuata tramite consegna dell'atto al difensore di fiducia scatta una nullità a regime intermedio e che non si può considerare sanata in base alla circostanza della mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Cioè - secondo le sezioni Unite penali - non esiste un onere dimostrativo gravante sul difensore se questo intende eccepire la nullità della notifica effettuata a sue mani invece che nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato. Se l'imputato compare o rinuncia a comparire la nullità è insanabile - e nessun onere aggiuntivo grava per farla rilevare - in quanto non vi è stata la sanatoria ex articolo 184 del Cpp conseguente alla partecipazione al giudizio da parte dell'imputato.
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 10 luglio 2019 n. 30446