L'onere di motivare il diniego della causa di non punibilità per tenuità del fatto
Reato - Tenuità del fatto - Causa di non punibilità - Riconoscimento da parte del giudice - Valutazione - Criteri - Motivazione.
Nell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, facendo ricorso ai criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. (modalità della condotta, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa) e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti. In caso di diniego della causa di non punibilità l'onere motivazionale deve intendersi peraltro soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 maggio 2019 n. 18884
Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Assenza dei presupposti - Motivazione implicita - Sufficienza.
L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 18 maggio 2017 n. 24780
Giudizio sulla tenuità del fatto - Presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità - Valutazione della modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo - Assenza dei presupposti - Motivazione implicita - Sufficienza.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha a oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. Inoltre, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata anche con motivazione implicita).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 16 novembre 2016 n. 48317
Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Elementi di valutazione - Indicazione.
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 6 aprile 2016 n. 13681