Penale

L'ubriachezza che esclude in sé l'imputabilità è quella da caso fortuito o forza maggiore

La minaccia di un ubriaco a un pubblico ufficiale non presuppone sempre l'assenza della capacità di intendere e volere

immagine non disponibile

di Paola Rossi

La Cassazione afferma che il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice non è automaticamente eliso dallo stato di ubriachezza dell'agente. L'assunzione di alcol durante la guida che consente pur in uno stato di alterazione di porre in atto comportamenti coerenti con l'intento che governa la persona non escludono l'imputabilità. Solo quando la capacità di intendere e di volere è totalmente assente questa spezza il legame tra il reato e il suo autore. Ma in caso di reato compiuto in stato di ebbrezza ciò che rileva in termini di imputabilità è anche la volontarietà dell'assunzione di alcol cioè il dolo o la colpa o la totale incolpevolezza di chi si ritrova nella condizione di ubriachezza.

La Corte di cassazione ha ribadito con la sentenza n. 25758/2021 che la sola ubriachezza che impedisce a priori l'imputabilità per il reato commesso è quella derivata da caso fortuito o forza maggiore. E, inoltre, chiarisce la Cassazione che il Legislatore in materia di assunzione di alcol prevede un quadro di norme e di gradazione della responsabilità tutte informate al concetto di male sociale attribuito all'alcolismo.

Infine, conclude la Cassazione precisando il perimetro del giudizio del giudice di merito chiamato ad apprezzare la sussistenza della capacità di intendere e volere per chi commetta ubriachezza volontaria o colposa ai fini della dosimetria della pena. Ma tali norme sull'imputabilità con le relative conseguenze sanzionatorie relative al momento dell'assunzione di alcol non escludono alcun modo l'accertamento del dolo richiesto dalla norma penale che reprime il reato susseguentemente posto in atto seppure in stato di alterazione.

Il caso risolto dalla Cassazione riguardava una condanna per guida in stato di ebbrezza ai sensi della lettera c) dell'articolo 186 del Codice della strada e per minaccia a pubblico ufficiale . L'imputato era ricorso in Cassazione proprio per scriminare tale ultimo reato rivendicando una causa di non imputabilità, negata dai giudici, in relazione all'assunzione di alcol avvenuta prima di porsi alla guida.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©