Civile

La breve durata della luce gialla del semaforo non esclude la sanzione

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di Domenico Carola

La breve durata della luce gialla del semaforo non esclude la sanzione. Lo hanno detto i giudici della sesta sezione civile-2 della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 567 dell'11 gennaio 2019.

Il caso e l’iter giudiziario - Un'automobilista viene sanzionata dalla Polizia Municipale per violazione della segnaletica stradale. Contro il verbale la donna presenta opposizione al Giudice di Pace, in quanto, a suo giudizio, la durata della luce semaforica gialla era stata talmente breve da non consentirle l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza. Il Giudice adito non accoglie il ricorso, in quanto ritiene non provato quanto affermato dalla ricorrente. La signora allora ricorre in appello lamentando l'omessa valutazione del giudice di prime cure della effettiva durata della luce semaforica gialla contestando, anche, la difesa da parte dell'Amministrazione che avrebbe avuto per oggetto “violazione e veicoli diversi”.

Anche il Tribunale però rigetta l'appello nella considerazione che, tra i vari motivi, era da considerarsi un mero errore materiale l'errata indicazione della targa del veicolo e che non era stata sufficientemente provata la durata effettiva del semaforo.

Verso questa decisione propone infine ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la valutazione sull’adeguatezza della durata semaforica gialla non era stata fornita e che inoltre l'Amministrazione avrebbe anche dovuto dimostrare che i tempi di permanenza del semaforo giallo erano stati adeguati.

La decisione della Cassazione - Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso ritenendo che il Tribunale giustamente ha escluso l'asserita insufficiente durata della luce semaforica gialla sia perché in base al cronometraggio effettuato dagli organi della Pulizia Municipale la durata della luce gialla sarebbe risultata adeguata ai sensi della risoluzione del Ministero dei Trasporti, sia perché la stessa Polizia attestava il regolare funzionamento del semaforo e del sistema di segnalazione luminosa depositando in primo grado il certificato di omologazione e il verbale di collaudo e di verifica annuale. Inoltre le asserzioni della ricorrente erano prive di riscontro concreto non avendo questa dato alcuna prova neppure dei rilevamenti dalla stessa effettuata, che con le risorse di oggi sarebbe stato possibile registrare.

Inoltre la Corte ribadisce che il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice del merito e di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

La Corte pertanto evidenzia anche che a fronte delle valutazioni del Tribunale la ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, né può il ricorrente pretendere il riesame del merito solo perché la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima.

Cassazione – Sezione VI Civile – 2 - Ordinanza 11 gennaio 2019 n. 567

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