Penale

La cassazione delinea i profili identitari del falso «innocuo», «grossolano» o «inutile»

di Pietro Alessio Palumbo

Ricorre «falso innocuo» quando la falsificazione determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto non modificandone il senso. In altri termini il falso è innocuo quando l'attestazione infedele nel falso ideologico ovvero l'alterazione nel falso materiale non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso. Con la sentenza n°23891/2019 la Corte di Cassazione penale ha precisato che l'innocuità non deve tuttavia essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. La Corte ha anche insegnato che ricorre invece «falso grossolano» quando il falso non è idoneo a trarre in inganno alcuno, in quanto macroscopicamente rilevabile. Precisa infine la Corte che ricorre «falso inutile» quando il falso cade su un atto o anche solo su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria.

La vicenda - In riforma della sentenza di condanna del Tribunale di prime cure, la Corte di Appello aveva assolto l'imputato dai reati a lui ascritti. Si trattava del reato di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. La Corte territoriale aveva ricondotto l'ipotesi di falso contestata alla fattispecie del falso innocuo ed aveva assolto l'imputato. In particolare l'imputato, nella sua qualità di Comandante della stazione dei Carabinieri e nell'esercizio delle sue funzioni, aveva redatto un verbale di notifica di provvedimento di sottoposizione a misura cautelare degli arresti domiciliari, contraffacendo la firma di due agenti di polizia giudiziaria, anch'essi in servizio presso la stazione Carabinieri, i quali non erano affatto presenti alla redazione del verbale. Nel caso di specie in buona sostanza l'apposizione sul verbale delle firme false dei carabinieri, si sarebbe tradotta unicamente nella non veritiera attribuzione della paternità dell'atto a questi ultimi, non incidendo sulla verità sostanziale che lo stesso verbale era diretto a provare e consistente nell'esecuzione del provvedimento cautelare. Secondo la Corte territoriale il verbale aveva natura esclusivamente ricognitiva degli adempimenti esecutivi compiuti, che nel caso di specie risultavano formalmente e materialmente riconducibili al solo imputato, il quale peraltro aveva redatto in proprio la relata di notifica sullo stesso atto.

Il principio di diritto - Il Procuratore generale presso la Corte di Appello e la parte civile hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'anzidetta sentenza di seconde cure. La Corte di Cassazione chiarisce che sussiste «falso innocuo» quando l'infedele attestazione nel falso ideologico è del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e pertanto non esplica effetti sulla sua funzione documentale. Funzione documentale che non è solo quella immediatamente riconducibile alla natura dell'atto e allo scopo per il suo tramite realizzato, essendo la funzione documentale dell'atto pubblico, non circoscrivibile al suo contenuto in senso stretto. Contenuto funzionalmente e strettamente correlato allo specifico atto posto in essere, non essendo scindibile dal complessivo contesto probatorio-documentale in cui si inserisce, che è, a ben vedere, ciò che gli conferisce l'essenza della sua stessa natura pubblica. In altre parole anche ad esempio. l'indicazione della data o del luogo possono assumere rilievo documentale sotto il profilo penale laddove frutto di dolosa falsificazione e sebbene possa non rilevare ai fini dell'uso dell'atto. Rilievo inteso in senso stretto, funzionalmente correlato all'atto medesimo, del fatto che esso sia stato compiuto in un determinato giorno o luogo. In buona sostanza l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento che i terzi possono fare su quanto da esso risulti, non solo con riferimento al suo contenuto intrinseco ma anche alla sua provenienza. È rilevante sotto il profilo documentale non solo la circostanza che un documento pubblico sia stato posto in essere da un soggetto in luogo di un altro, quandanche con la medesima qualifica, ma anche che l'atto risulti proveniente da soggetti che in realtà non hanno partecipato all'atto. Risulta tradita in entrambi i casi la stessa natura pubblica dell'atto medesimo che è tale perché prodotta da pubblici ufficiali. A ben vedere costituisce criterio fondamentale il fatto che la condotta incriminata ha messo in pericolo il bene importantissimo della pubblica fede. È dunque sufficiente il dolo generico e mai può assumere rilevanza il motivo stesso della falsità. Di talché, insindacabile il motivo della falsa attestazione, ciò che rileva è la consapevole e volontaria falsità dell'attestazione medesima, operata da un pubblico ufficiale nelle proprie funzioni.

Corte di Cassazione - Sezione V - Sentenza 29 maggio 2019 n. 23891

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©