Penale

La Cassazione interviene sulla sicurezza alimentare negli esercizi chiusi per Covid 19

Nessun rilievo esimente può essere riconosciuto al requisito della chiusura (temporanea) al pubblico del locale a causa dell'emergenza covid, a parere della Suprema Corte (<span id="U301186080455sN" style="font-weight:normal;font-style:italic;">sentenza n. 9349 del 9 marzo 2021</span>) "<span id="U301186080455CJI" style="font-weight:normal;font-style:italic;">per la configurabilità del reato di cui all'art. 5 legge 283/1962 non è necessaria la prova della messa in vendita</span>"

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di Mattia Miglio


Con la sentenza qui in esame , la Suprema Corte fornisce rilevanti chiarimenti sulle modalità di conservazione degli alimenti durante la fase di chiusura degli esercizi commerciali a causa dell'emergenza pandemica.

In estrema sintesi, nella vicenda che qui ci occupa, il Giudice delle indagini preliminari dispondeva il sequestro preventivo di alimenti, dei locali e delle licenze in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 56 e 516 c.p. - per aver tentato di mettere in vendita carne mal conservata, pur in un locale chiuso per emergenza covid - e agli artt. 5, lett. b) e 6 legge n. 283/1962.

Avverso il decreto, la difesa proponeva istanza di riesame che veniva rigettata dal Tribunale del riesame, le cui conclusioni sono state - come si vedrà - confermate anche dalla Suprema Corte.

Tutto ciò premesso, la Cassazione respinge le censure difensive, le quali avevano rilevato - oltre alle corrette tecniche di conservazione della carne sequestrata nel locale a sua volta oggetto di sequestro - come non si potesse comunque configurare alcun tentativo di messa in vendita degli alimenti (asseritamente) mal conservati, dal momento che l'esercizio era chiuso al pubblico a causa dell'emergenza covid.

Nel confermare il provvedimento impugnato, la Suprema Corte riconosce infatti che i controlli a valle dei quali era stato disposto il sequestro preventivo - e che avevano accertato l'assenza della strumentazione idonea alla conservazione della carne e il mancato rispetto delle procedure di mantenimento della carne - erano stati posti in essere proprio al fine di verificare la conservazione degli alimenti nel periodo di chiusura Covid, in attesa dell'apertura dell'esercizio al pubblico.

Di conseguenza, nessun rilievo esimente può essere riconosciuto al requisito della chiusura (temporanea) al pubblico del locale, a causa dell'emergenza covid; in tal senso, la Cassazione precisa che "per la configurabilità del reato di cui all'art. 5 legge 283/1962 non è necessaria la prova della messa in vendita" (p. 4).

Ciò posto, i principi forniti dall'odierna pronuncia sembrano confermare un approccio finalizzato all'individuazione (preventiva) dei rischi aziendali nel settore della ristorazione, in conformità con le indicazioni provenienti dal progetto di riforma del settore agroalimentare, il quale - già in corso prima dell'attuale pandemia - è finalizzato a riorganizzare il sistema penale degli illeciti alimentari e, al contempo, a introdurre rilevanti modifiche al sistema 231 con espresso riferimento agli operatori del settore alimentare.

In particolare, la pronuncia in esame conferma che - anche durante il periodo pandemico e, comunque, in attesa delle riaperture al pubblico - i rischi connessi al settore food devono non solamente essere identificati, mappati, gestiti e razionalizzati mediante l'adozione di un adeguato sistema di protocolli e controlli interni volti a prevenire eventuali disfunzioni ma devono essere integrati con le peculiari (e contingenti) criticità - in questo caso, mediante la razionalizzazione delle procedure di mantenimento e conservazione della carne conservata nei locali nei periodi di lockdown - riconducibili alle chiusure dettate dall'odierna emergenza pandemica.

Con ciò dando origine ad un'adeguata rete di protocolli di gestione e controllo idonei a prevenire pericoli derivanti da una possibile contaminazione o da un'errata conservazione degli alimenti in tutto conforme ai principi sancita in materia di sicurezza alimentare.

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