Penale

Bancarotta fraudolenta, la Cassazione ribadisce la necessità di un effettivo contributo causale per l'integrazione del concorso omissivo dei sindaci

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 20867

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *


Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna sui requisiti necessari per la configurazione del concorso dei componenti del Collegio Sindacale nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posti in essere dagli amministratori di una società, ribadendo che "la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata "in qualsiasi modo", dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'Appello di Napoli confermava la condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado nei confronti dei sindaci di una società cooperativa per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Gli imputati ricorrevano per Cassazione deducendo, in particolare, l'assenza nella sentenza impugnata di una adeguata motivazione in ordine alla supposta sussistenza di una condotta causale del Collegio Sindacale, ovvero di un omesso controllo sull'operato illecito degli amministratori non meramente colposo, ma identificabile in una "dolosa partecipazione".

I Giudici di legittimità annullano senza rinvio l'impugnata sentenza, agli effetti penali, per intervenuta prescrizione. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

Ed, invero, la Corte afferma, quanto alle ragioni che attengono alla responsabilità dei ricorrenti, come l'impugnata sentenza difetti della parte di motivazione relativa al contributo causale dei sindaci nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, necessaria per poter considerare sussistente il concorso dei medesimi nei delitti commessi dagli amministratori.

Secondo consolidato orientamento, risulta, infatti, necessario che la responsabilità dell'organo di vigilanza – non potendo basarsi unicamente sulla posizione di garanzia dei sindaci – si fondi sulla comprovata volontà dei suoi componenti di partecipare alla condotta illecita mediante un comportamento omissivo.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha fornito degli indicatori che permettono di constatare la sussistenza del dolo, anche eventuale, in capo ai sindaci, segnalando, in particolare, l'esigenza di valutare – ai fini della condanna degli stessi – se questi ultimi siano espressione del gruppo di controllo della società, se manifestino una rilevante competenza professionale e se si rilevi un'omissione di controllo in una situazione di pacifica criticità della società.

Nella sentenza in esame, la Cassazione rileva, pertanto, l'assenza di una specifica motivazione in relazione ai suddetti elementi, ritenendo che il Giudice di secondo grado non abbia adeguatamente chiarito se l'omesso controllo dei Sindaci sia stato determinante per la realizzazione della condotta distrattiva posta in essere dagli amministratori – valutando se, anche senza l'apporto dei componenti del Collegio Sindacale, detto comportamento illecito si sarebbe ugualmente verificato – né, tantomeno, in quale modo avrebbero potuto attivamente impedire l'evento.

* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (dello Studio Legale Ventimiglia)


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