Civile

La Cassazione si esprime sulla riscossione dei tributi dovuti dal de cuius

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a cura della Redazione Lex24

Tributi - Giurisdizione - Tributi dovuti dal “de cuius” - Cartella di pagamento - Impugnazione da parte degli eredi - Deduzione dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Limite della responsabilità degli eredi - Giurisdizione della commissione tributaria - Decreto del giudice della successione - Irrilevanza.
Il giudice tributario può conoscere, senza efficacia di giudicato, questioni che ricadono in altra giurisdizione, quando dalla loro risoluzione dipenda la decisione del giudizio, per cui, in sede d'impugnazione dell'iscrizione a ruolo di un debito fiscale ereditario, ha il potere di accertare “incidenter tantum” la sussistenza o meno della qualità dei contribuenti quali eredi accettanti con beneficio d'inventario, ai fini della corretta quantificazione del debito d'imposta. Né tale accertamento è precluso dal decreto del giudice ordinario, riconducibile alla volontaria giurisdizione e privo del carattere di decisorietà, che abbia ordinato la formazione dell'inventario o concesso una proroga dei termini.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 26 novembre 2014 n. 25116

Tributi - Contenzioso tributario - Tributi dovuti dal “de cuius” - Cartella di pagamento - Impugnazione da parte degli eredi - Deduzione dell'accettazione con beneficio d'inventario - Limite della responsabilità degli eredi - Onere della prova a carico del contribuente.
In tema di contenzioso tributario, non spetta all'Amministrazione finanziaria provare la decadenza del contribuente dall'accettazione con beneficio per mancata tempestiva redazione dell'inventario, ma è il contribuente, che invochi la limitazione della sua responsabilità, che deve dimostrare di possedere tutti i requisiti per godere della qualità di erede con beneficio d'inventario, trattandosi di qualità subordinata alla preesistenza o tempestiva sopravvenienza dell'inventario, in mancanza del quale l'accettante è considerato erede puro e semplice.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 26 novembre 2014 n. 25116

Tributi - Contenzioso tributario - Tributi dovuti dal “de cuius” – Comunicazione decesso - Atti impositivi - Notifica - Eredi - Notifica all'ultimo domicilio – Nullità assoluta e insanabile conseguente al mancato rispetto del procedimento notificatorio.
Se la comunicazione del decesso del contribuente è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non è stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2014 n. 8213

Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - Modalità - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Tributo dovuto dal contribuente defunto - Riscossione nei confronti degli eredi - Formazione del ruolo a nome del “de cuius” - Legittimità - Notificazione dell'atto impositivo agli eredi - Condizioni e modalità.
In tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del d.P.R. n. 600/73, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso, mentre la notifica della cartella esattoriale deve essere effettuata ai primi personalmente e nel loro domicilio nel solo caso in cui essi abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/73, potendo altrimenti avvenire nei loro confronti, collettivamente ed impersonalmente nel domicilio del defunto, senza limiti di tempo.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 9 gennaio 2014 n. 228

Riscossione delle imposte - Imposte sui redditi - Modalità - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Contribuente defunto - Notificazione agli eredi presso l'ultimo domicilio - Legittimità - Condizioni - Mancata comunicazione delle generalità e del domicilio degli eredi - Necessità - Variazioni anagrafiche - Indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi - Rilevanza - Esclusione.
In caso di morte del contribuente, la notificazione della cartella esattoriale a lui intestata è legittimamente effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto ed è efficace nei confronti degli eredi, ove questi ultimi non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/73, non potendo trovare applicazione l'art. 60, ultimo comma, del medesimo d.P.R., il quale si riferisce alle sole variazioni anagrafiche riguardanti l'indirizzo del destinatario, e non assumendo alcun rilievo le indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, le quali non possono validamente sostituire la predetta comunicazione, che dev'essere presentata direttamente all'Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 11 giugno 2008 n. 15417

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