Penale

La Cassazione torna sulle differenze tra delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delega gestoria ai sensi dell'art. 2381 c.c

NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA Cass. Pen., Sez. IV, 20.10.2022 (dep. 27/02/2023), n. 8476

di Fabrizio Ventimiglia e Chiara Caputo*

Attraverso la sentenza in commento, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato che "[...] la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega (in specie: delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 c.c. e delega di funzioni prevista dall'art. 16 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) comporta ricadute in ordine al loro contenuto ed in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante, nella materia del diritto penale del lavoro in relazione al delicato compito di individuazione del soggetto responsabile cui è chiamato il giudice penale, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, la corretta individuazione della delega che di volta in volta viene in rilievo è passaggio essenziale".

Di seguito, in sintesi, la vicenda processuale.

La decisone in esame prende avvio dal ricorso presentato dall'amministratore delegato di una società di capitali, avverso una sentenza di condanna nei suoi confronti in ordine al delitto di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.), emessa dal Tribunale di Firenze e confermata anche nel secondo grado di giudizio.

La vicenda verteva su un infortunio subìto da uno dei dipendenti della ditta di cui l'imputato era Amministratore Delegato, ritenuto responsabile del citato infortunio in quanto – secondo la prospettazione accusatoria – avvenuto in violazione dell'art. 64 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, per non aver egli provveduto a tracciare le vie di circolazione nell'area di stoccaggio temporaneo dei bancali, utili a distinguere il percorso dei pedoni da quello dei mezzi.

Con il primo motivo di ricorso, il proponente adduceva la contraddittorietà della motivazione in relazione al contenuto e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società all'amministratore delegato e direttore di stabilimento, sostenendo che, contrariamente a quanto disposto dai Giudici di merito secondo cui attraverso la delega in questione sarebbero state "attribuite funzioni relative all'osservanza e all'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro", questa avrebbe avuto invece ad oggetto "funzioni relative all'organizzazione, gestione e controllo dell'impresa".

In via preliminare, come chiarito anche nella decisione in esame, la delega può, a seconda dei casi, assumere la forma della "delega di funzioni" prevista dall'art. 16 D.lgs. n. 81/2008 o, in alternativa, quella della "delega gestoria" ai sensi dell'art. 2381 c.c. La principale differenza tra le due forme, ricordano i Giudici della Suprema Corte, risiede nel fatto che nel primo caso, la responsabilità permane in capo al datore di lavoro delegante laddove non effettui i dovuti controlli sull'attività del delegato; mentre, nel secondo caso, trattandosi di una disposizione che disciplina il potere di delega dell'intero consiglio di amministrazione ad un singolo consigliere (o ad un comitato esecutivo, c.d. board) in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro delegante sarà esente da responsabilità laddove abbia valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e, sulla base delle informazioni ricevute dai delegati, l'andamento generale della gestione.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità, in accoglimento del citato motivo di ricorso, dopo aver sottolineato come "non di rado nella giurisprudenza della Suprema Corte la differenza fra i due tipi di delega non è stata sufficientemente enucleata, con conseguente confusione di piani che invece vanno tenuti distinti" e, di conseguenza, aver svolto un'accurata ricognizione della disciplina normativa della delega di funzioni e della delega gestoria, affermano che la sentenza gravata difetti di una adeguata valutazione dei contenuti dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Generale Ordinaria necessaria a comprendere se nel caso di specie il ricorrente fosse stato investito di una delega gestoria ai sensi dell'art. 2381 c.c., ovvero di una delega di funzioni ex art.. 16 D.lgs. n. 81/2008.

In proposito, la Corte di Cassazione sottolinea come i Giudici di merito, nel sostenere che l'imputato non avesse "delegato la posizione di garanzia" riferita ai poteri relativi all'organizzazione e gestione dell'impresa in materia di sicurezza sul lavoro e nel negare, così, la portata liberatoria della delega, avrebbero fatto erroneamente ricorso alle categorie proprie della delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008, senza considerare la circostanza per cui la delega di cui si discute sarebbe stata conferita dal Consiglio di Amministrazione della società ad un componente del Consiglio stesso – nello specifico, all'amministratore delegato e direttore di stabilimento.

Ciò rileva, se si considera che "la delega di funzioni prevista dall'art. 16 D.lgs. n. 81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega. […] Con la delega ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 si opera il trasferimento di alcune funzioni proprie del ruolo datoriale; i delegati vengono investiti di poteri e di doveri dei quali sono privi a titolo originario", mentre "la delega di gestione, anche quando abbia ad oggetto la sicurezza sul lavoro, invece, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale, che fa capo ad una pluralità di soggetti (ovvero i membri del consiglio di amministrazione), su alcuni di essi. […] Fra i soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datori di lavoro non è concepibile il trasferimento della funzione, ma solo l'adozione di un modello organizzativo tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa – se del caso anche quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori – vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori".

Dunque, dal momento che la giurisprudenza della Suprema Corte, ai fini dell'individuazione della figura datoriale in presenza di una delega gestoria, pone sovente l'accento sulla necessità di verificare in concreto l'effettività dei poteri di gestione e di spesa, l'annullamento con rinvio al giudice di merito pronunciato dalla Cassazione nel caso di specie si giustifica proprio sulla base della mancata valutazione – da partedella Corte d'Appello di Firenze – della natura e delle caratteristiche complessive della delega conferita al ricorrente con la conseguenza che la sentenza gravata reca un evidente vizio di motivazione in ordine alla necessaria propedeutica identificazione del datore di lavoro in senso prevenzionistico.

In considerazione delle argomentazioni sopra richiamate, la Corte di Cassazione, nella decisione in commento, afferma il seguente principio: "Posto che la diversità di struttura ontologica dei due tipi di delega comporta ricadute in ordine al loro contenuto ed in ordine ai residui doveri in capo all'organo delegante, nella materia del diritto penale del lavoro in relazione al delicato compito di individuazione del soggetto responsabile cui è chiamato il giudice penale, soprattutto in presenza di strutture societarie complesse, la corretta individuazione della delega che di volta in volta viene in rilievo è passaggio essenziale".

Sulla base del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, appare, dunque, fondamentale, in vicende sovrapponibili a quella devoluta nel caso in scrutinio al vaglio dei Giudici di Legittimità, addivenire ad una esatta caratterizzazione della natura e tipologia di delega conferita, al fine di una corretta perimetrazione e valutazione delle responsabilità del delegante.

* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e la Dott.ssa Chiara Caputo, dello Studio Legale Ventimiglia

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