Penale

La causa di esclusione per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente

Nota a margine della sentenza Cass. Pen. Sez. III, 10 ottobre 2024, n. 37237

Con la sentenza in commento, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio di diritto in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001, secondo cui “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

Questa, sinteticamente, la vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte.

La pronuncia in esame trae origine da due ricorsi presentati rispettivamente dal Direttore tecnico e amministrativo di una S.r.l. e dalla società stessa avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Sassari con la quale entrambi i ricorrenti venivano mandati assolti in quanto ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto in ordine, il primo, al reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cuiall’art. 256 del D.lgs. 152/2006 e, la seconda, all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 2 del D.lgs. 231/2001 in materia di reati ambientali, contestato in relazione all’art. 256 comma 3 D.lgs. 152/2006.

Nello specifico, entrambi i ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale avesse riconosciuto in capo ai medesimi la particolare tenuità del fatto omettendo, tuttavia, preliminarmente, di motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza nel merito degli addebiti contestati.

Ebbene, la Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, soffermandosi altresì sul tema dell’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. agli illeciti amministrativi commessi dagli enti, rilevando che “costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società”.

In particolare, gli Ermellini, sulla scorta di un orientamento già cristallizzato in precedenti pronunce della Suprema Corte, hanno affermato come la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia applicabile unicamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dagli enti, e ciò, precisa la Suprema Corte, anche “in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto”.

È noto, infatti, come la responsabilità amministrativa dell’ente costituisca pacificamente un tertium genus che presenta elementi di affinità con la responsabilità sia di ordine penale che amministrativo e che, per ciò stesso, non consenta un’automatica estensione di tutti gli istituti di matrice processuale penale (così come anche di quelli di matrice amministrativa).

Tale responsabilità, infatti, in quanto volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente, trova nel reato commesso dalla persona fisica solamente un presupposto storico - certamente necessario ma decisamente non sufficiente - per la sua configurazione. Di qui, la natura autonoma della responsabilità amministrativa dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica cui è addebitato il reato-presupposto, da cui discende la non automatica estensione al primo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto applicata alla persona fisica.

Orbene, si tratta di una pronuncia certamente interessante e, soprattutto, di grande rilevanza dal punto di vista pratico.

Infatti, sostiene la Suprema Corte, il carattere del tutto autonomo della responsabilità amministrativa dell’ente rispetto a quella penale del soggetto che realizza il reato presupposto esclude che l’eventuale applicazione al soggetto agente della clausola di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. impedisca ex se di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo in ogni caso il Giudice procedere all’autonomo accertamento – ai sensi dell’art. 8 D.lgs. 231/2001 – della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito è stato commesso, senza, dunque, che possa operare alcun automatismo.

Da questo punto di vista, peraltro, proprio la valorizzazione dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella dell’autore del reato-presupposto, nonché la conseguente necessità per il Giudice di accertare in via autonoma la sussistenza di eventuali profili di responsabilità in capo alla persona giuridica, rendono ancor più pregnante per l’ente l’esigenza di adottare tutte le misure necessarie ad impedire la commissione di reati al suo interno, al fine di evitare di incorrere in una colpa di organizzazione.

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*A cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, Founder Studio Legale Ventimiglia e Presidente Centro Studi Borgogna, e della Dott.ssa Chiara Caputo, Studio Legale Ventimiglia

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