Penale

La causa di non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità - Estorsione - Reato commesso con minaccia alle persone - Applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. proc. pen. - Esclusione.
I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. La causa di non punibilità per "ogni altro delitto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza.
• Corte di cassazione, sezione 2, sentenza 3 dicembre 2021 n. 44916

Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - In genere - Procedibilità a querela di parte ex art. 649 cod. pen. - Nozione di convivenza - Fattispecie.
In materia di reati contro il patrimonio, la relazione di convivenza tra l'autore della condotta e la persona offesa, rilevante ai fini della procedibilità a querela di parte prevista dall'art. 649 cod. pen., implica un rapporto di stretta coabitazione, dal quale esula la situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso la procedibilità a querela del reato di circonvenzione di persone incapaci sul presupposto che la sola frequentazione dell'abitazione della vittima non avesse dimostrato l'esistenza di un rapporto continuo e stabile di vita comune tra imputata e persona offesa).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 20 dicembre 2019 n. 51537

Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità - Indebito utilizzo di carta di credito da parte di un familiare del titolare - Esimente di cui all'art. 649 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Non è applicabile l'esimente di cui all'art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall' art. 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007, (oggi confluito nell' art. 493-ter cod. pen.), nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato "de quo", la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all'art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 20 novembre 2019 n. 47135

Reati contro il patrimonio - Delitti - Fatti commessi a danno di congiunti - Non punibilità - Eccezioni oggettive - Reati commessi con violenza alle persone - Applicabilità al tentativo - Sussistenza - Fattispecie.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 cod. pen., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di estorsione ai danni della madre dell'imputato).
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 16 dicembre 2016 n. 53631

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