Professione e Mercato

La Classificazione delle opere d'arte Commento alla sentenza Comm. Tributaria Regione Veneto n. 17/21

L'arte è una tecnica, un saper fare; non ci può essere arte senza esperimenti, fallimenti e ripensamenti e, soprattutto confronto, che può diventare scontro, negazione e sintesi con chi è venuto prima e con chi seguirà. La stessa opera d'arte, nata sul piano delle idee, resta irrimediabilmente scissa tra corpo mistico e corpo meccanico. Sul piano del diritto, l'arte è una creazione autoriale.

di Roberto Colantonio*


L'arte come tecnica

"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica "e "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione." (Art. 9 Cost.) "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento." (Art. 33 Cost.) Ma, in definitiva, cos'è un'opera d'arte? E quando e come è giuridicamente tutelata?

"Opera" ci porta ad un atto creativo dell'uomo, pur se periodicamente ci si chiede se vi possa essere arte non umana. Mente l'etimo "arte" richiama un'attività. Arte condivide la radice con artigiano e con attore, sui palcoscenici di un teatro come dinanzi a un tribunale. L'artista è colui che agisce, è l'artefice. Opera d'arte è, in un certo senso, una locuzione di due sinonimi. Forse la definizione di Homo Faber, dal titolo di un famoso romanzo di Max Frisch del 1957, è più azzeccata rispetto a quella di "artista". Non ha forse il Costituente accompagnato sempre cultura e arte, da un lato, con scienza e tecnica, dall'altro?

L'arte è una tecnica, un saper fare; non ci può essere arte senza esperimenti, fallimenti e ripensamenti e, soprattutto confronto, che può diventare scontro, negazione e sintesi con chi è venuto prima e con chi seguirà.

La stessa opera d'arte, nata sul piano delle idee, resta irrimediabilmente scissa tra corpo mistico e corpo meccanico. Sul piano del diritto, l'arte è una creazione autoriale.

L'ordinamento, con la legge sul diritto d'autore, protegge le opere dell'ingegno a carattere creativo e, persino, entro certi limiti, le opere derivate. Tra i falsi spiccano i falsi cd. d'ingegno, dove il falsario arriva quasi a completare l'opera del suo artista. Il diritto d'autore è il regno del corpo mistico dell'opera, con una durata limitata nel tempo: settant'anni oltre la vita dell'autore. I diritti patrimoniali d'autore sono disponibili dall'autore e dai suoi aventi causa e sono ereditabili.

Il corpo mistico, il supporto dell'opera, la tela di un quadro, la materia di una scultura, è interessata invece dai cd. diritti proprietari, senza scadenza. Chi acquista un quadro, a titolo oneroso o gratuito, è in realtà proprietario solo della tela su cui è dipinto.

Da un minimo comune denominatore, costituito dal diritto d'autore, si passa poi a una serie di paletti alla libera disposizione dell'opera, quando l'opera d'arte diventa bene culturale o anche quando "invecchia" ed è di autore non più in vita e realizzata oltre settant'anni prima (o anche cinquant'anni, se presenta un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione) e supera la soglia di valore di euro 13.500. Il codice dei beni culturali e del paesaggio aggiunge alla materia tutta una disciplina di carattere amministrativistico più alcuni reati propri.

Se questa è un'opera d'arte
Ma c'è sempre stata un'altra autorità statuale che ha sempre avuto un occhio attento verso il commercio transazionale di opere d'arte ed è quella tributaria.

Il caso Brâncuși è noto. Lo scultore rumeno, nel 1926, con la complicità del grande Duchamp, esporta in America una sua opera intitolata "Uccello nello spazio." Erano i tempi della patafisica e delle macchine celibi e De Chirico aveva alle spalle i suoi quadri metafisici più importanti. Questo per dire che le "soluzioni immaginarie" avevano trovato la loro formulazione scientifica – di nuovo arte che "cerca" la scienza -e nulla avrebbe dovuto più sorprendere. Quando però i funzionari doganali statunitensi aprirono la cassa destinata a una galleria newyorkese, si trovarono di fronte a un oggetto in bronzo dorato che non assomigliava per niente al volatile del titolo.

Perciò l'opera venne riclassificata come utensile da cucina, un oggetto destinato al commercio, con conseguente applicazione delle tasse doganali. Quando invece come opera d'arte avrebbe goduto di esenzione fiscale.

Brâncuși, messo alle strette dai debiti e dagli impegni da onorare e spalleggiato da Duchamp, più povero in canna di lui, ricorse in tribunale e fu una fortuna per la storia dell'arte perché vinse, precedendo il trionfo di lì a poco delle sculture astratte. Il funzionario doganale rimase comunque della sua idea. "Se quello dice di essere un artista, io sono un muratore", dichiarò in un'intervista, dando voce a una corrente di pensiero che ancora oggi trova sostenitori tra il grande pubblico messo di fronte a novità come la Street art o l'arte digitale tokenizzata. Intanto, l'Uccello nello spazio è stimato quasi trenta milioni di dollari. Già Orazio ci aveva avvertito che "ai poeti e agli artisti è lecita qualsiasi cosa."

Cambia il titolo, non cambia l'opera
E arriviamo ai giorni nostri. Nella pronuncia del 4 gennaio 2021 n. 17, la Commissione Tributaria Regione Veneto, sezione distaccata di Verona si legge questo passaggio, poi massimato: "Ai fini dell'imposizione tributaria, le opere d'arte devono essere classificate ed esaminate in base alle loro caratteristiche anche fisiche, essendo irrilevante la mera denominazione attribuita alle stesse nelle fatture di vendita e acquisto. Non appare giustificata la presunzione dell'Ufficio di vendite o acquisti in nero solamente sulla base di difformità nella descrizione delle opere d'arte, tra le fatture di acquisto e/o vendita o tra le fatture e le bolle doganali, e ciò in considerazione proprio della particolarità del bene -opere pittoriche - e della circostanza della possibile successiva attribuzione, in un momento diverso, del titolo da parte dell'autore ad opere già acquistate senza titolo."

Il Giudice tributario era preoccupato per possibili operazioni elusive e neanche in questo caso viene data una definizione di opera d'arte. Un'opera d'arte non ha nome e cognome come le persone e anche il titolo non è così determinante. Ci sono stati casi di opere più volte ridenominate dagli stessi artisti. Ricordando delle televendite di qualche anno fa finite su youtube per un pubblico di fans, un presentatore dal timbro di voce inconfondibile ha ammesso, anni dopo, che molte volte inventava i titoli, in quanto o le opere erano presentate senza titolo o il titolo non gli sembrava accattivante.

Le caratteristiche fisiche dell'opera
Quindi, accantonato il titolo, la Commissione ci dà delle importanti coordinate. L'opera d'arte viene identificata come qualsiasi altro bene mobile, ovvero in base alle sue "caratteristiche anche fisiche". Sarebbe a dire, per i quadri: base più altezza, che poi sono i valori che si moltiplicano per il coefficiente d'artista per stabilire la valutazione dell'opera.

Oltre alla tecnica utilizzata, allo stato di conservazione, al soggetto ritratto, figurativo o astratto, fino alla presenza di segni particolari, come la firma, l'eventuale numerazione, etc.
L'Ufficio seguiva, giustamente, tutte le operazioni, comprese quelle di noleggio, che avevano interessato quadri in oggetto, in quanto tutte operazioni soggette ad Iva.

L'Iva è un altro dei punti dolenti nel mercato dell'arte contemporanea. In Italia è al 22%, la quota massima applicata in Europa. Ed anche il 10%, misura ridotta per le vendite effettuate dall'artista direttamente o dai suoi eredi, non è trascurabile nella definizione del prezzo finale. Le opere d'arte "conviene" più ereditarle o riceverle in donazione. Il D.lgs. 346/90 equipara le opere d'arte a denaro, gioielli e mobilia, per i quali non si applicano le tasse di successione fino a una franchigia di un milione di euro, tenendo conto delle eventuali donazioni in vita, e comunque si presume che il loro valore totale non superi il 10% del valore dell'asse ereditario.

Una generosa concessione da parte dell'art. 9 del cit. Testo Unico delle Successioni che forse parte dall'ennesimo fraintendimento delle opere d'arte, ora accomunate all'arredo dell'abitazione del de cuius.

Il banco non perde mai
Nella sentenza cit., il Collegio toglie agli elementi formali, " relativi al nome ed alla descrizione contenuta in fattura, in bolle di accompagnamento o nei documenti di importazione", sui quali si era basata la verifica fiscale, un ruolo decisivo, in assenza di una indagine che abbia davvero cercato di capire se l'opera " 1-6 flower paintings di Mare Quinn, fatt. acquisto n. 134" fosse la medesima poi menzionata in un atto di vendita come "Mare Quinn "photochemical equilibrium" 2007, oil on canvas", come è emerso nel corso del giudizio. Fortunatamente non è passata la linea della presunzione, che avrebbe finito per invertire l'onere della prova.

Ma la beffa è dietro l'angolo. L'Agenzia delle entrate aveva insistito nelle sue tesi proponendo appello, poi rigettato. La società appellata vince, ma le spese – che devono essere diventate nel frattempo ragguardevoli, oltre, immaginiamo, a una sostanziale incommerciabilità delle opere per la durata della controversia - sono compensate, nonostante che nel processo tributario, come in tutti i processi, viga il principio della soccombenza. Cfr. Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, di recente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera f) d.lgs. 156/2015: "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.'' Il banco vince sempre o almeno non perde. Anche quando presume.

* Avvocato, si occupa di diritto del lavoro, proprietà intellettuale ed Art law, abilitato al patrocinio in Corte di Cassazione. Autore di: "Compendio di diritto d'autore" Primiceri editore, 2017; "il Collezionista d'arte contemporanea" Iemme edizioni, 2018; "Nuovo Compendio di diritto dei beni culturali" GM Press edizioni 2021.

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