La compagnia aerea indennizza i passeggeri del volo cancellato per lo sciopero dei dipendenti
Il contrasto sindacale interno all'azienda rientra nel rischio di impresa e non è evento straordinario che la deresponsabilizza
La compagnia aerea che è costretta cancellare un volo a causa dello sciopero del proprio personale, nell'ambito delle relazioni sindacali, è tenuta a risarcire i passeggeri. Non scatta cioè la "circostanza straordinaria" che fa venir meno la responsabilità del vettore verso i propri clienti a causa del mancato servizio. Men che mai si può rivendicare l'eccezionalità dell'evento se lo sciopero è stato proclamato nel rispetto del perimetro legale in materia. Il corretto preavviso pone, infatti, le condizioni per anticipare rimedi al disservizio e la crisi nota delle relazioni sindacali dovuta a rivendicazioni salariali dei propri piloti è scontro su cui l'imprenditore può mettere in campo altri strumenti per evitare il blocco determinato dallo sciopero. La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza sulla causa C-28/20 si è concentrata sulla nozione di causa eccezionale in relazione a disservizi dovuti a scioperi del personale. Il rinvio proviene dal ricorso della società Airhelp, a cui un passeggero aveva ceduto il proprio diritto di credito per l'indennizzo.
La linea di confine perché uno sciopero abbia rilevanza o meno ai fini della risarcibilità dei passeggeri aerei (i consumatori) sta nel carattere, interno o esterno al vettore, della vertenza culminata nell'incrociare le braccia da parte dei lavoratori. Per cui se lo sciopero non involve le relazioni sindacali interne all'azienda questo può costituire quella circostanza straordinaria che taglia il nesso tra disservizio e responsabilità della compagnia aerea che non effettua il volo: è il caso di uno sciopero generale dei dipendenti di uno scalo aeroportuale su cui l'imprenditore inadempiente non ha e non potrebbe avere voce in capitolo
Al contrario, precisa la Cgue, uno sciopero anche su base nazionale cui aderisce il personale del vettore mirante ad aumenti salariali o modifiche delle condizioni di lavoro non fa venir meno l'obbligo di indennizzare i passeggeri rimasti a terra. Una circostanza che rientra a pieno titolo nel rischio di impresa e che può ben determinarsi anche a causa dell'incompetenza dell'azienda a gestire in altro modo - diverso dal muro contro muro - le rivendicazioni salariali o di orario di lavoro dei propri dipendenti evitando così lo scontro e il blocco legittimo delle attività aziendali.
Non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 261/2004, che istituisce "regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato" e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest'ultima: sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all'effettuazione di un volo,
La Corte respinge, infine, l'argomento della compagnia secondo cui in una tale interpretazione si finisce per costringere l'impresa a d accettare tutte le rivendicazioni di controparte, al fine di evitare gli esborsi per gli indennizzi dei clienti. Dice la Cgue che il vettore aereo resta infatti in grado di far valere gli interessi dell'impresa, in modo da raggiungere un compromesso soddisfacente per tutte le parti sociali.