La condanna civile non si registra a debito se il reato è di terzi
La registrazione a debito delle sentenze, cioè senza pagamento delle imposte dovute, non si applica se il soggetto condannato al risarcimento dei danni in sede civile non sia ritenuto responsabile anche della commissione del reato presupposto. Questo il principio contenuto nella sentenza 179/2/2018 della Ctp Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari), depositata lo scorso 21 settembre.
Il caso
La vicenda trae origine da un contenzioso giudiziale civile nel quale un istituto bancario chiedeva il risarcimento, per inadempimento contrattuale, a una cooperativa. Quest’ultima aveva ricevuto mandato per l’individuazione di istituti di vigilanza cui affidare l’attività di custodia e trasporto valori, assumendosi altresì qualsiasi rischio connesso alla scelta dei vettori ed alla possibile perdita dei beni. Poiché uno dei custodi aveva sottratto una somma ingente, la cooperativa veniva condannata dal tribunale: a seguito della relativa sentenza l’ufficio notificava alla soccombente avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta per la registrazione della pronuncia.
L’atto veniva impugnato dalla cooperativa, che invocava l’applicazione dell’articolo 59, comma 1, lettera d), Dpr 131/1986: norma secondo cui si registrano a debito (cioè senza il contestuale pagamento delle imposte dovute) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato. Nella specie, a monte della pronuncia civile, si sarebbe configurata l’ipotesi di reato di sottrazione di denaro da parte del custode.
A questo punto, l’ufficio si costituiva, ribattendo sostanzialmente che il procedimento civile aveva avuto ad oggetto solo una domanda di dichiarazione di responsabilità da inadempimento contrattuale.
La sentenza
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, 24096/2014) ha chiarito che la prenotazione a debito non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che tale fatto può emergere anche a seguito della valutazione del giudice nell’ambito di un giudizio civile, senza necessità di una condanna o anche solo di una imputazione in sede penale.
La registrazione a debito, secondo la Ctp, non era però possibile nella specie: di conseguenza, il ricorso è stato rigettato. Infatti i giudici, pur condividendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, hanno ritenuto lo stesso inconferente, posto che è stato formulato e va conseguentemente applicato alle sole fattispecie in cui, nel processo civile, a una delle due parti in causa sia ascrivibile un’ipotesi di reato, quanto meno in astratto.
Nella sentenza di condanna al risarcimento della cooperativa, invece, a quest’ultima non era stato contestato, nemmeno in via ipotetica, alcun reato, dal momento che la condotta criminosa era stata posta in essere da un soggetto terzo (il custode) che non aveva partecipato al giudizio, il cui oggetto era effettivamente solo l’inadempimento contrattuale della cooperativa. Il fatto che quest’ultima fosse stata, peraltro correttamente, ritenuta responsabile esclusivamente sotto questo profilo, non permetteva l’applicazione della registrazione a debito.