Famiglia

La condizione di vulnerabilità del minore prevale sulle norme per l'ingresso degli immigrati

Il giudice chiamato a decidere sull'eventuale rimpatrio dei genitori deve tenere in primaria considerazione il danno che potrebbe subire il minore

di Camilla Insardà

L'ordinanza n. 24039/2021 della Seconda Sezione della Cassazione si concentra sui presupposti dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del genitore straniero, ex articolo 31, terzo comma del Dlgs 286/1998. La norma prevede la possibilità per il Tribunale per i Minorenni di rilasciare ai genitori stranieri una autorizzazione all'ingresso o alla permanenza "in deroga", qualora sussistano "gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico" del minore presente in Italia, tenendo conto altresì dell'età e delle condizioni di salute.
Nell'ambito del diritto minorile e dell'immigrazione, la pronuncia in esame è particolarmente interessante per aver messo in risalto l'importanza del criterio della comparazione attenuata, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, fino a prova contraria, la condizione di vulnerabilità del minore deve ritenersi prevalente sulle disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel Paese. Pertanto, il giudice di merito chiamato a decidere sull'eventuale rimpatrio dei genitori deve tenere in primaria considerazione il danno che potrebbe subire il minore da un'improvvisa alterazione del contesto familiare e territoriale di cui fa parte.

L'autorizzazione in deroga
Dopo aver ribadito che i provvedimenti relativi al diritto di soggiorno dei genitori incidono, inevitabilmente, anche sulla sfera giuridica soggettiva dei minori sottoposti alla loro responsabilità, i giudici della Seconda Sezione hanno concentrato la loro attenzione sulla valutazione delle ragioni giustificative un'autorizzazione in deroga. A questo proposito, il Collegio ha citato una sentenza delle Sezione Unite del 2006 nella quale si distingue l'ipotesi in cui venga chiesta un'autorizzazione all'ingresso da quella in cui sia avanzata richiesta di permanenza. Nel primo caso, è necessario che le gravi motivazioni connesse all'equilibrio del minore siano immediatamente esposte nell'atto introduttivo, mentre nel secondo esse possono essere ravvisate in situazioni oggettive, attuali o future, che devono essere valutare dal giudice.
L'impossibilità di catalogare in maniera standardizzata i gravi motivi cui fa riferimento la norma rende necessaria una valutazione prognostica da parte dell'autorità procedente, la quale dovrà effettuare un bilanciamento ipotetico fra l'attuale condizione del minore e quella in cui si potrebbe venire a trovare a seguito di un rimpatrio in altro Stato, nell'ottica del cosiddetto "best interest of the child", proclamato dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e ratificata dall'Italia con legge 176/1991.

Come incide l'età del minore
Il preminente interesse del minore trova ulteriore appoggio nei principi di rilevanza decrescente dell'età e di rilevanza crescente del radicamento socio-territoriale, citati dall'ordinanza 24039 ed affermati dalla più recente giurisprudenza della Cassazione. In base al primo criterio, la presunzione di vulnerabilità del minore decresce con l'aumentare dell'età, mentre ai sensi del secondo, proprio il passare del tempo accresce il suo legame con l'ambiente natio.
Applicando l'uno o l'altro principio, la condizione di fragilità del minore resta comunque oggetto di presunzione, superabile solo attraverso la prova contraria.
Nell'accogliere il ricorso presentato da una coppia straniera avverso il decreto della Corte d'Appello di Messina che ne autorizzava la permanenza solo per un brevissimo periodo, la Seconda Sezione della Cassazione ha quindi concluso che nei procedimenti relativi al rimpatrio di genitori stranieri, il giudice procedente deve fare ricorso al criterio della comparazione attenuata e e far prevalere la (presunta) condizione di vulnerabilità del minore, tenendo conto del danno che subirebbe da un repentino cambiamento socio-territoriale, sulla disciplina relativa all'ingresso e al soggiorno dei genitori in Italia.

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