Penale

La confisca allargata è una misura di sicurezza che non dipende dalla pertinenzialità al reato

Non è illegittima se colpisce beni che non rappresentano il profitto o il prodotto del delitto

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di Paola Rossi

La confisca cosiddetta allargata è di fatto misura di sicurezza contro la commissione di reati che esprimono particolare allarme sociale. Perciò essa non è giustificata - e quindi limitata -dall'individuazione puntuale del profitto o al prodotto del reato, bensì dalla rilevata sproporzione tra patrimonio e redditi leciti.
La Corte di cassazione ribadisce con la sentenza n. 45554/2021 l'orientamento escplicito delle sezioni Unite che ha escluso che la confisca in "casi particolari", prevista dall'articolo 240 bis del Codice penale, debba essere necessariamente fondata sulla connessione tra oggetto della confisca e reato-spia. La pertinenzialità al reato non è richiesta dalla norma. Sufficiente è la mancata puntuale prova della provenienza lecita di un patrimonio pur se formatosi in parte anche molti anni prima del processo.

Per tale motivo la cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato, che era stato riconosciuto colpevole per la commissione di diversi fatti di usura e per l'appartenenza alla criminalità organizzata. Il ricorrente affermava che l'ablazione dei titoli e dei saldi attivi presenti sul proprio conto corrente sarebbe stata illegittima in quanto, in massima parte, si trattava di valori derivanti da attività lecite risalenti a decine di anni prima della commissione dei reati contestati.

Spiega, invece, la Cassazione che la confisca allargata che mira a prevenire la commissione futura di reati della stessa indole può ben colpire anche beni di provenienza lecita se rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 240 bi del Codice. In quanto la misura non si limita a escludere dalla disponibilità del reo solo il prodotto o il profitto del reato, ma proprio la disponibilità del proprio patrimonio di cui non riesca puntualmente a dimostrarne la lecita acquisizione.

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