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La consecuzione tra procedure sussiste anche tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria

Qualora si susseguano più procedure concorsuali, nel caso di specie il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria, il computo a ritroso del periodo sospetto ai fini delle azioni revocatorie fallimentari decorre dalla data di ammissione alla prima di esse. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24632 del 13.9.2021

di Emanuele Stabile

La L. Spa in amministrazione straordinaria eseguiva un pagamento in favore dello Studio B. commercialisti associati nel semestre antecedente il 30.3.2010, in cui era ammessa al concordato preventivo. Successivamente, l'ammissione alla procedura concordataria era revocata e, senza soluzione di continuità, il 2.8.2010 era dichiarata l'insolvenza con conseguente sottoposizione di L. Spa all'amministrazione straordinaria.

La società agiva in giudizio per ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'inefficacia, tramite revocatoria fallimentare, del suddetto pagamento eseguito quando era ancora in bonis. Il Tribunale di Torino respingeva la domanda, mentre la Corte d'Appello di Torino la accoglieva. Lo Studio B. proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, dunque, ha dovuto stabilire se il principio della consecuzione fra procedure, nel silenzio dell'art. 49, comma 2, D. Lgs. 270/1999, valga anche tra concordato preventivo e amministrazione straordinaria con conseguente retrodatazione del dies a quo da cui calcolare il c.d. periodo sospetto in cui ricadono gli atti assoggettabili a revocatoria fallimentare.

Il combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis, comma 2, del R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare o L.F.) consente la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento o, nel caso di consecuzione di procedure, l'apertura della prima di esse qualora il beneficiario dei pagamenti conoscesse lo stato d'insolvenza del debitore (c.d. scientia decotionis).

Dal canto suo, l'art. 49, comma 2, D. Lgs. 270/1999 rinvia a tali norme. Nessuna di esse, però, disciplina il caso in cui la dichiarazione d'insolvenza sia preceduta da un concordato preventivo e seguita dall'amministrazione straordinaria, e non dal fallimento.

La Suprema Corte ricorda che la consecuzione tra procedure è un principio di origine giurisprudenziale di portata generale utile per determinare il dies a quo ai fini del calcolo del c.d. periodo sospetto.

Esso, ad esempio, è operante in caso di consecuzione tra accordo di ristrutturazione del debito e concordato preventivo, tra diverse procedure minori nonché tra quest'ultime e il fallimento. Nondimeno, la giurisprudenza ritiene il principio applicabile anche all'amministrazione straordinaria (cfr. Cass. 9581/1997, 11090/2004, 13838/2019 ).

La sentenza, poi, chiarisce che tale principio è stato recepito dall'art. 69-bis, comma 2, L.F. nel 2012, il che lo rende inapplicabile al caso di specie ratione temporis. La suddetta disposizione, ad ogni modo, non è una norma speciale inerente il solo fallimento giacché l'art. 49, comma 2, D. Lgs. 270/1999 rinvia alla Legge Fallimentare. E comunque la consecuzione tra procedure è un principio giurisprudenziale generale valido, in quanto tale, anche per l'amministrazione straordinaria, a prescindere dall'applicabilità dell'art. 69-bis, comma 2, L.F.

Alla luce di quanto detto, la Cassazione rigetta un'interpretazione letterale restrittiva dell'art. 49 rafforzando la tutela dei creditori del soggetto insolvente a discapito del pagamento, revocabile, eseguito in favore di professionisti operanti per la società.

In conclusione, "..."la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa" (manifestatasi indifferentemente come crisi o insolvenza, trattandosi di una distinzione di grado del medesimo fenomeno), in base al quale le varie procedure restano avvinte da un rapporto di continuità causale e unità concettuale, anche se non di rigorosa continuità cronologica, purché lo iato temporale non sia irragionevole, in una logica unitaria che consente di saldare i presidi "di tutela insorti con la prima procedura a vantaggio dei creditori concorsuali riaggregati nella seconda"..".

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