Amministrativo

La controversa vicenda della "Sugar tax" tra rinvio alla Consulta e sospensione dell'entrata in vigore

Il Tar Lazio, ordinanza 14918/2022, ha ritenuto fondatala questione di costituzionalità sollevata dall'Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche e due società associate

di Laura Biarella

Settimane compulsive per la Sugar tax. Introdotta con la legge di bilancio 2020, la vigenza è stata oggetto di diversi differimenti e, da ultimo, quello disposto dal Governo il 21 novembre scorso, senza tralasciare che il Tar Lazio, con la pronuncia depositata il 14 novembre, ne ha disposto il rinvio alla Consulta.

Nel bersaglio le bevande edulcolorate
I commi 661-676 della legge di bilancio 2020 avevano introdotto nell'ordinamento italiano, sulla scia dell'ungherese Chips tax e dell'imposta inglese tarata sulla concentrazione di zucchero sulle bevande, la nostrana Sugar Tax, imposta destinata a colpire il consumo di bevande analcoliche edulcorate, cioè contenenti sostanze aggiuntive rispetto agli zuccheri "propri" già presenti "in rerum natura" nella bevanda. La stessa "dovrebbe" applicarsi nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per kg nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. "Dovrebbe", perché il condizionale resta ancora d'obbligo.

Lotta a obesità e diabete
La finalità sarebbe quella di limitare, tramite la penalizzazione fiscale, il consumo di bibite con elevato contenuto di sostanze edulcoranti aggiunte. La tassa dovrebbe sbarrare le porte, o quantomeno socchiuderle, all'apporto ulteriore di zuccheri nella dieta giornaliera delle persone, causa dell'impennata di fenomeni come l'aumento dell'obesità media della popolazione e la diffusione di malattie come il diabete.

I differimenti
Un Dm del maggio 2021 ne dettava le disposizioni operative, poi una serie di provvedimenti ne ha disposto dei differimenti, fino alla Legge di bilancio per il 2022, che aveva fatto slittare l'entrata in vigore al 1° gennaio 2023. Ma nella seduta del 21 novembre 2022 il Consiglio dei Ministri, deliberando l'approvazione del Ddl recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 (oltre a quello pluriennale) ha previsto la sospensione, anche per il 2023, dell'entrata in vigore della Sugar tax (insieme alla plastic tax).

La posizione del Tar Lazio
Nell'intricata timeline della Sugar tax il 1° gennaio 2024 corrisponderebbe, dopo il rinvio disposto lo scorso 21 novembre dal Governo, alla data di entrata in vigore della controversa tassa. Il condizionale, come accennato, è doveroso, perché, tramite l'ordinanza del 14 novembre 2022, n. 14918, i giudici della II sezione del Tar Lazio hanno spedito i commi 661-676 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge bilancio 2020) alla Consulta, ravvisando la questione, sollevata dall'Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche e due società associate, per asserita violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, rilevante e non manifestamente infondata. I commi attenzionati potrebbero essere colpiti da incostituzionalità nella parte in cui hanno assoggettato a imposta sul consumo i succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcol, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti e le acque, comprese quelle minerali e gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta di edulcoranti. Secondo la tesi delle ricorrenti e ridimensionata dal Tar, la tassa, per come concepita dal legislatore, colpirebbe i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea (ossia le bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta di edulcoranti.

Il mancato bersaglio degli alimenti diversi dalle bevande analcoliche
Più in dettaglio, secondo i giudici amministrativi la diversa "regola fiscale" applicata a due fattispecie apparentemente omogenee (da un lato l'imposizione della "Sugar tax" alle bibite contenenti edulcoranti, dall'altro lato la mancata imposizione della "Sugar tax" agli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti) non trova alcuna giustificazione né nel testo della legge, né nella relazione illustrativa del disegno di legge, e ciò in spregio della circostanza che il fine ultimo di tale prelievo (contrastare l'obesità, il diabete e il consumo di sostanze edulcoranti sintetiche) ben avrebbe potuto realizzarsi incidendo anche sui prodotti alimentari diversi dalle bevande analcoliche. Lo stesso Collegio non ha invece ravvisato alcuna violazione del principio di eguaglianza tributaria nel mero fatto che la "Sugar tax" si applichi indistintamente sia agli edulcoranti naturali che a quelli sintetici.

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