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La convenienza fiscale e patrimoniale della rivalutazione automatica delle partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati

Il fatto in sentenza n. 27387/2020 afferisce la volontà del contribuente di voler revocare l'opzione di rivalutazione della propria partecipazione (già perfezionatasi con il pagamento dell'imposta sostitutiva) ed invocare la restituzione dell'imposta già versata per mancanza della causa debendi .

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di Monica Peta*


L'operazione di rivalutazione automatica delle partecipazioni societarie non negoziate nei mercati regolamentati investe valutazioni di convenienza fiscale e patrimoniale in capo al contribuente. La recente sentenza n. 27387/2020 della Suprema Corte conferma il principio della irretrattabilità dell'opzione una volta perfezionata, in quanto non può considerarsi un mero atto negoziale.

Il fatto in sentenza afferisce la volontà del contribuente di voler revocare l'opzione di rivalutazione della propria partecipazione (già perfezionatasi con il pagamento dell'imposta sostitutiva) ed invocare la restituzione dell'imposta già versata per mancanza della causa debendi .

La Suprema Corte, sposando l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, ha confermato i principi cardini dell'art. 5 della Legge n. 448/2001, pertanto la scelta del contribuente di optare per la rivalutazione di partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà del contribuente medesimo, che giunto a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o in modo rateale, non può essere revocata.

Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, le società semplici ed i soggetti equiparati ex art. 5 TUIR, gli enti non commerciali, sempre che l'operazione non rientri nell'esercizio di attività di impresa, i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'Italia, società fiduciarie a condizione che il fiduciante rientri tra i soggetti predetti.

Il nuovo valore della partecipazione è subordinato alla redazione ed asseverazione di una perizia di stima che, deve valutare la partecipazione, alla data specificata dalla legge finanziaria attuativa che ne riapre i termini e con riguardo alla frazione del patrimonio netto della società oggetto di perizia.

Il valore così rideterminato costituisce la base imponibile sulla quale applicare la misura in percentuale dell'imposta sostitutiva e sostituisce il costo di acquisto nella definizione della plusvalenza emergente dalla vendita di partecipazioni societarie. I dati relativi alla rideterminazione del valore riconosciuto fiscalmente andranno indicati tra i redditi finanziari, quadro RT del modello Unico relativo al periodo di imposta di riferimento della rivalutazione.

L'applicabilità dell'imposta sostitutiva nella misura percentuale dovuta realizza l'agevolazione fiscale.

L'opzione per la valutazione suggerita dalla normativa verte su valutazioni di tipo fiscale e patrimoniale del contribuente, in virtù del fatto che lo scopo della rivalutazione è la neutralizzazione della tassazione delle plusvalenze emergenti in sede di cessione della stessa, altrimenti tassabili ai sensi dell'art. 67 del TUIR. La normativa consente infatti, di assumere quale valore iniziale fiscalmente riconosciuto quello rideterminato con il fine di conseguire un legittimo risparmio fiscale annullando o riducendo la plusvalenza in caso di vendita.

Nell'ipotesi di cessione della partecipazione rivalutata potrà peraltro verificarsi il caso che il prezzo di cessione sia inferiore al valore di perizia, l'eventuale minusvalenza non avrà rilevanza fiscale in quanto l'art. 5, comma 6, della Legge n. 448/2001 non consente il realizzo della minusvalenza.

Precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stata predisposta l'equiparazione nel trattamento fiscale delle partecipazioni tra qualificate e non qualificate, per meglio apprezzare il vantaggio di operare la rivalutazione delle quote di partecipazione societarie, occorre considerare il trattamento fiscale riservato alternativamente alla cessione delle medesime quote ordinariamente quali redditi di capitali. Si rappresenta il seguente caso esemplificativo che ipotizza il possesso di una partecipazione del valore di euro 90.000, ceduta al prezzo di euro 155.999, con plusvalenza di euro 65.999 = (155.999 – 90.000).

a)In caso di tassazione con imposta sostitutiva del 26%, risulterà dovuto l'importo di euro 17.159, ovvero: euro 65.999 x 26%.

b)In caso di rivalutazione con applicazione con aliquota dell'11%, si renderà dovuto un importo di euro 17.159, ovvero: euro 155.999 x 11%.

Il caso esemplificativo dimostra che la rivalutazione operata costerà quanto l'imposta sostitutiva che si rende comunque dovuta e risulterà non conveniente, anche in considerazione del fatto che, in caso di opzione per la rivalutazione occorre sostenere il costo della predisposizione di una perizia giurata.

Di conseguenza, la convenienza fiscale di ricorrere allo strumento di rivalutazione automatica delle partecipazioni deve essere valutata caso per caso, anche in virtù del fatto che l'art. 7 del D.L. n.70/2011 ha previsto la possibilità di computo di quanto pagato nel caso di effettuazione di una precedente rivalutazione, con la facoltà di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già assolta nella precedente rivalutazione. Bisogna sottolineare che rispetto a tale norma manca un richiamo esplicito nella proroga nella riapertura dei termini di rivalutazione, tuttavia si ritiene tacitamente applicabile.

* Monica Peta, Dottore Commercialista- Revisore Legale PhD in Scienze Aziendali
Componente del Comitato Scientifico Nazionale Fondazione School University

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