In materia di project financing, è necessario operare una rigorosa distinzione tra concessione e appalto di servizi, rilevando che la qualificazione del rapporto quale concessione è subordinata, ai sensi degli artt. 3, 177 e 193 del D.Lgs. 36/2023, al trasferimento effettivo del rischio operativo al concessionario. Tale rischio comprende la possibilità, in condizioni operative normali, di non recuperare integralmente gli investimenti o i costi sostenuti, costituendo elemento essenziale della fattispecie...
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