La Corte di Cassazione torna sui presupposti per la segnalazione alla Centrale dei rischi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28635/2020, è recentemente tornata sul tema dei presupposti per le segnalazioni alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia
La vicenda.
La titolare di una apertura di credito, ricevuta dalla banca erogante comunicazione di recesso ed intimazione al pagamento del dovuto, si vedeva accettare la richiesta di ripianamento rateale dell'esposizione salvo poi apprendere di essere stata comunque oggetto di segnalazione alla Centrale dei rischi. Adiva quindi il giudizio per vedere condannare la banca al risarcimento dei danni derivatile da tale segnalazione, a suo parere illegittima.
La domanda veniva rigettata dal Tribunale e quindi dalla Corte di Appello, la quale rilevava come l'appellante fosse risultata, ancor prima del recesso dall'apertura di credito, inadempiente in quanto garante per fideiussione del marito su di conto corrente a questi intestato e risultato a debito, da cui una "significativa e perdurante situazione debitoria, accompagnata da elementi sintomatici rilevanti circa una grave e non temporanea difficoltà economica" ed aggravata dalle difficoltà in cui versava la sua attività economica. I Giudici merito evidenziavano inoltre, sotto il profilo della recuperabilità del credito, la costituzione da parte della debitrice e del coniuge di un fondo patrimoniale sull'immobile adibito a loro abitazione.
Il giudizio per Cassazione.
In sede di legittimità la ricorrente ha contestato la liceità della segnalazione della banca alla Centrale dei rischi, e prima ancora l'appostazione a sofferenza del suo debito (di cui la segnalazione è conseguenza, ndr), soffermandosi sui criteri utilizzati a tal fine dalla banca. In particolare, secondo la ricorrente la valutazione avrebbe dovuto avere ad oggetto la sola capacità di adempiere alle obbligazioni e non anche il profilo patrimoniale del debitore e/o l'assistenza o meno di garanzie patrimoniali.
In merito a ciò la Suprema Corte, muovendo dalla nozione di insolvenza ricavabile dalle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per delineare gli estremi della segnalazione a sofferenza, ha rilevato (richiamandosi a numerosi precedenti) come la situazione di sofferenza, pur distinguendosi da quella tipica della situazione fallimentare in quanto da configurarsi come "valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità", possa ritenersi comunque "contigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, in buona sostanza, una espressione attenuata", ed a tal proposito definendo "incongruo ritenere che una situazione di insufficienza patrimoniale rilevi ai fini dell'insolvenza e non ai fini della meno grave situazione di sofferenza" (tanto più che un eccessivo sbilanciamento tra attivo e passivo patrimoniale, pur potenzialmente superabile, costituisce, nella maggior parte dei casi, uno di quei fatti tipici esteriori che, a norma dell'art. 5 L.Fall., sono sintomatici di una incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni).
Né, ha aggiunto la Cassazione, potrebbe trarsi conclusione diversa dalla circolare n. 139 di Banca d'Italia per la quale nella valutazione della situazione di sofferenza "Si prescinde … dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti" in quanto tale rilievo vale solo a rimarcare che, non richiedendo appunto la segnalazione a sofferenza una previsione di perdita, non rileva l'eventualità che una perdita possa essere di fatto esclusa dalla presenza di garanzie.
Piuttosto, secondo la Corte, può assumere rilievo ai fini di interesse una riduzione patrimoniale, quale nel caso di specie il conferimento dell'immobile di proprietà familiare in un fondo, quand'anche perfezionatasi ben prima della situazione di effettiva sofferenza. Ciò nella misura in cui detto evento vada a concorrere con altre circostanze successivamente intervenute (es. le cattive condizioni economiche e patrimoniali dell'impresa della debitrice).
Infine, due ulteriori passaggi motivazionali meritano attenzione:
-la Corte non ha ritenuto rilevante la questione dell'esplicitazione o meno, al debitore da parte della banca, delle ragioni sottostanti all'appostazione a sofferenza ("quel che conta, ai fini della legittimità della segnalazione, è l'esistenza, al momento in cui essa è operata, di elementi che la giustifichino (quali quelli rilevati dalla Corte di appello")
-la ritenuta natura oggettiva della situazione di sofferenza comporta che il Giudice del merito possa basare il proprio giudizio sulla legittimità della segnalazione (e quindi sull'operato della banca) "anche su documenti non conosciuti dall'intermediario nel momento in cui aveva avuto luogo la comunicazione alla centrale rischi" (quali ad esempio dei bilanci rappresentanti una situazione di squilibrio e che però potevano non essere ancora conosciuti dalla banca alla data della segnalazione), e ciò sulla scorta di quella giurisprudenza concorsuale che ritiene lo stato di insolvenza accertabile anche sulla base di "fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia dichiarativa di fallimento".
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*Angelo Petrone, partner dello Studio Ristuccia Tufarelli & Partners