Famiglia

La depressione in sé non è handicap grave che obbliga il padre al mantenimento del figlio ultramaggiorenne

La Cassazione ha aderito alla tesi secondo cui la persona quasi trentenne che non cerca lavoro può contare sui sostegni sociali

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di Paola Rossi

Il figlio ultramaggiorenne che soffre di depressione non ha più diritto al mantenimento se la sua patologia non integra un handicap grave. Quindi la sindrome depressiva in sé non è sufficiente a escludere tout court la sussistenza di una capacità lavorativa.

Questo dice la sentenza n. 23133/2023 della Corte cdi cassazione che - a fronte di un breve contratto di lavoro di due mesi del figlio, quasi trentenne, del ricorrente ha ravvisato l'espressione di una adeguata condizione psico-fisica per poter accedere al mercato del lavoro. Inoltre, dal ricorso emerge che il figlio avesse presentato volontariamente le dimissioni e che non si era più attivato per la ricerca di una nuova occupazione.

Tutte circostanzee che hanno fatto propendere per l'applicazione del principio in base al quale l'obbligo di mantenimento del figlio ultramaggiorenne viene meno quando conseguito un adeguata formazione il giovane non si impegni a raggiungere una propria fonte di reddito. Tutto ciò non vale se il figlio è affetto da grave handicap. Infatti, in tal caso, sussiste il pieno diritto a essere mantenuto dai propri genitori.

Altrimenti - come sostenuto dal ricorrente - il figlio ultramaggiorenne può contare sui sussidi sociali fermo restando se del caso il suo diritto - inferiore al mantenimento - a riceevere gli alimenti dal proprio genitore.

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