La detenzione cautelare sopravvenuta all'affidamento in prova ne determina solo la sospensione
In assenza di revoca espressa il giudice può solo affermare l'incompatibilità tra la custodia e il beneficio per altra condanna
La detenzione cautelare non cancella, ma sospende, la misura alternativa dell'affidamento in prova concessa a titolo di espiazione della pena già comminata per altro reato.
Il giudice, che applica i domiciliari all'imputato già in affidamento per altro titolo, una volta dichiarata l'incompatibilità tra le esigenze cautelari e il beneficio in atto, non fa che applicare la custodia al termine della quale, però, può ben riprendere l'affidamento già concesso e su cui non ha potere di pronunciarsi nel merito in tale sede.
Così la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6922/2022, ha accolto il ragionamento del ricorrrente secondo cui il giudice di sorveglianza aveva travalicato i propri poteri decretando la "cessazione" della misura alternativa, in sede di applicazione di quella cautelare sopravvenuta per altro titolo.
L'affidamento è, nei fatti, solo sospeso fino alla cessazione della detenzione custodiale.
Nel caso concreto il ricorrente scontava la misura alternativa alla detenzione quando gli veniva applicata una "nuova" misura cautelare personale di detenzione domiciliare. Il giudice giudicata la misura custodiale incompatibile con l'affidamento, oltre a disporre la detenzione domiciliare riteneva automaticamente revocata la misura alternativa, che invece andava ritenuta solo sospesa.
In realtà la norma interpretata dalla Cassazione è l'articolo 298 del Codice di procedura penale che nulla dice su un caso del genere. Essa, infatti, regola il caso inverso cioè la sopravvenienza dell'esecuzione della carcerazione quando la persona è già sottoposta a custodia cautelare.
In particolare la Cassazione boccia l'automatismo applicato dai giudici ricordando loro che al centro della valutazione da fare in simili casi c'è solo un giudizio di compatibilità.
Infatti, va sottolineato che lo stato detentivo cautelare neanche preclude la possibilità di richiedere e vedersi riconosciuta la misura alternativa dell'affidamento in prova per condanna precedente: con il risultato che la sua esecuzione è rinviata al termine della custodia cautelare sopravvenuta.