La dicitura “volume insufficiente” sull’etilometro indica il malfunzionamento della macchina
Il mancato corretto funzionamento dell’etilometro fa cadere l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Sul tema, la sentenza del tribunale di Firenze 29 maggio 2015 n. 1630 analizza, seppur sinteticamente, le numerose questioni giuridiche sollecitate dalla difesa giungendo alla seguente considerazione: visto che l'apparecchio dimostrava un non corretto funzionamento rilevabile dalla presenza della dicitura di “volume insufficiente”, sussiste il ragionevole dubbio che il fermato, al momento in cui si trovava alla guida, avesse un tasso alcolemico nel sangue non superiore a quello di 0,8 g/l.
La prova dello stato di ebbrezza - Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, in riferimento alla prova dello stato di ebbrezza derivante degli esiti delle misurazioni effettuate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 186 del Cds e 379 del Reg. Es. C.d.S., che allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento - sussistenza di vizi dello strumento, utilizzo di un'errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione - non essendo sufficiente che ci si limiti a contestare la regolarità dell'etilometro (Cassazione penale, sez. IV, 24/3/2011, n. 17463; Cassazione penale, sez. IV, 4/10/2011, n. 42084).
L'accertamento effettuato a distanza di tempo - Premesso che il reato di cui all'articolo 186 del Cds, si consuma nel momento in cui il conducente viene sorpreso alla “guida”, nel caso di specie l'imputato veniva fermato dalla Polizia alle ore 4,40 per poi essere accompagnato presso gli uffici della Questura, ove effettuava le prove con etilometro: la prima delle ore 5,05, dava risultato pari a 1,56 g/l, mentre la seconda, delle ore 5,15, dava risultato pari a 1,65 g/l.
Stante il particolare esito riscontrato, due sono le ipotesi che ne derivano.
a) Se si considera l'apparecchio perfettamente funzionante, si ha un'alcolemia in fase ascendente, con rapida salita nella prima parte della curva di Widmark. Ne deriva che, alle ore 4,40 - quando l'imputato era alla guida del veicolo - cioè a distanza di 25 minuti dalla prova etilometrica, l'alcolemia era, senza dubbio, molto inferiore a quella risultante dalla prima prova dell'alcoltest.
b) Laddove non si dovesse concordare con tale conclusione, ne deriva che l'alcolemia era in fase discendente, la qual cosa manifesta il malfunzionamento dell'apparecchio. In questo caso, si può concludere per l'invalidità dell'accertamento.
La dicitura “volume insufficiente” - Dalla lettura di entrambi i tagliandi cartacei dell'etilometro si rileva che le prove recano la chiara dicitura “volume insufficiente”. Ciò contrasta insanabilmente con la contestuale indicazione, presente sugli scontrini, relativa al valore relativo al tasso alcolemico registrato, che presuppone l'effettuazione di una corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 21/8/2013, n. 35303).
In merito, il punto 3.5.2.3 dell'allegato tecnico al Dm 22/5/1990 n. 196, Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, stabilisce che «Al disotto dei valori definiti al punto 6.1.7 l'apparecchio non deve fornire risultato ovvero esporre un messaggio di servizio per volume aria insufficiente».
L'incompatibilità logica tra i dati rilasciati dall'apparecchiatura, in entrambe le misurazioni effettuate, risulta, quindi, indicativa del ripetuto malfunzionamento della macchina, di talché risultano inaffidabili i dati relativi al tasso alcolemico, emergenti dalle prove effettuate.
La mancanza degli scontrini - Il primo scontrino riporta il n. 1459, mentre il secondo il n. 1462.
Resta, quindi, da verificare come, e nei confronti di chi, siano state utilizzate le due prove intermedie di cui agli scontrini nn. 1460 e 1461.
In conclusione, manca la plena probatio della contravvenzione di cui alla lett. c).
Tribunale di Firenze - Sezione I penale - Sentenza 29 maggio 2015 n. 1630