La fideiussione non obbliga alla mediazione
Secondo il Tribunale di Verona non opera la condizione di procedibilità perché la garanzia rilasciata da un terzo non è qualificabile come contratto bancario
La fideiussione attiva, cioè quella rilasciata a una banca da un soggetto terzo, persona fisica o giuridica o ente, non è qualificabile come contratto bancario, atteso che il fideiussore è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito, non essendo cliente della banca e trattandosi di soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca stessa. A ciò consegue che non sussiste l’obbligo di esperire la mediazione o il ricorso all’Abf quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono le conclusioni cui perviene con l’ordinanza del 22 ottobre 2020 il Tribunale di Verona (giudice Vaccari) in una controversia in materia bancaria all’esito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Secondo il giudice la norma che prevede la condizione di procedibilità, avendo posto un limite all’accesso alla giurisdizione, deve essere interpretata restrittivamente e a ciò consegue che per controversia in materia di contratti bancari debba intendersi quella che verte su uno dei contratti tipicamente bancari e non anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti. Il fideiussore infatti è individuato dalla giurisprudenza quale soggetto terzo rispetto al rapporto di credito (Cassazione, 5833 del 2019), non essendo cliente della banca ed essendo soggetto diverso da quello che fruisce del credito concesso dalla banca (come il correntista o il mutuatario).
La decisione conferma un orientamento già espresso dallo stesso Tribunale in passato (Tribunale di Verona, sentenza del 7 luglio 2016) e si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità che nel delineare i contorni interpretativi dei contratti bancari con riguardo alla mediazione quale condizione di procedibilità ha precisato che il riferimento della norma ai contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice civile e nel Testo unico bancario, nonché alla contrattualistica che riguarda gli strumenti finanziari di cui al Testo unico finanziario (nel caso di specie, la Cassazione si è espressa sulla non estensibilità al leasing immobiliare; Cassazione, ordinanza 30520 del 19 ottobre 2019).
Si deve tuttavia rilevare che sembra permanere il contrasto tra i giudici di merito. In particolare, si segnalano quali precedenti conformi alla pronuncia in commento quelli del Tribunale di Milano (13 gennaio 2016) e del Tribunale di Palermo (18 gennaio 2018). In senso opposto si è espresso il medesimo Tribunale di Milano (12 marzo 2012) che ha ritenuto che «l’endiadi (...) contratti assicurativi, bancari e finanziari» utilizzata dal legislatore in materia di mediazione debba essere individuata con riferimento alla «natura professionale di una delle parti, più che a specifiche categorie contrattuali»; per cui, con riguardo alla fideiussione, il Tribunale ha precisato che essa non possa non seguire lo stesso regime relativo all’obbligazione principale cui accede e rispetto alla quale sussiste vera e propria connessione, e non semplice litisconsorzio. Nella medesima direzione si pongono il Tribunale di Campobasso (20 maggio 2015) e il Tribunale di Nocera Inferiore (28 marzo 2019); quest’ultimo ha precisato che se è vero che la fideiussione non è un contratto bancario - essendo una garanzia accessoria rispetto all’obbligazione principale - sarebbe sperequato applicare una diversa regola processuale, in omaggio al principio generale in base al quale “ubi lex voluit dixit” (così anche il Tribunale di Roma, 2 ottobre 2019).
Ciaccafava Federico, avvocato
Dottrina