Professione e Mercato

La filantropia nella preservazione dell’arte, il ruolo del Trust

Il Trust può costituire un utile strumento per la conservazione e la gestione di importanti collezioni di opere d’arte

trust concept

di Marzia Baldassarre*

La ricchezza illuminata e la protezione dell’arte costituiscono un binomio le cui origini risalgono già all’antichità.

Basta, infatti, ricordare che il termine stesso di mecenatismo, che definisce l’interesse ed il favore per l’arte dimostrato da persone facoltose, è riconducibile al politico romano, consigliere particolare dell’Imperatore Augusto Mecenate.

Senza il mecenatismo molte delle opere che oggi costituiscono l’essenza stessa della nostra cultura ed il patrimonio universale della nostra società non sarebbero neanche esistite.

Così, ad esempio, la Cappella Sistina risulta essere il connubio del Genio di Michelangelo Buonarroti e della volontà e sostegno di Papa Sisto IV.

Leonardo Da Vinci ha potuto esprimersi grazie all’aiuto ed al sostegno del Granduca di Milano, Ludovico Sforza detto il Moro, che peraltro lo aveva chiamato alla sua corte per la sua capacità di progettare e realizzare macchine belliche particolarmente innovative.

Risulta poi noto a tutti il ruolo di Lorenzo de Medici, detto il Magnifico, nella protezione e nell’incentivazione degli artisti.

Venendo, però, ai tempi nostri è stato recepito nel nostro Ordinamento uno strumento giuridico che non trova specifica disciplina nel nostro codice essendo un istituto di origine anglosassone.

Ciò malgrado lo stesso risulta utilizzabile anche in Italia per il semplice fatto che il nostro Paese, con la Legge n.364 del 16/10/1989, ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 che ha appunto dettato le linee guida per l’applicabilità dello strumento del Trust anche nei paesi che non ricomprendevano nel loro Ordinamento detto Istituto.

Il Trust , come dice il termine stesso, è una disposizione fondata sulla fiducia.

Anche in questo caso deve dirsi che le sue origini sono molto risalenti nel tempo.

Comunemente vengono individuati i primi esempi di Trust ricollegandoli al tempo delle Crociate allorquando i feudatari venivano chiamati dal Re affinché fornissero armi e soldati per le spedizioni in Terrasanta.

Il signore del Feudo, che doveva allontanarsi dalla gestione delle proprie terre per periodi lunghi di cui non era neppure possibile prevedere un’esatta durata, cercava di assicurare il proprio potere, per se e per i proprio famigliari evitando contemporaneamente la dispersione del patrimonio, tramite l’affidamento della gestione ad una persona terza di sua fiducia.

Tale persona aveva quindi come compito sia la gestione delle terre che la conservazione dei beni durante il periodo in cui egli si trovava a combattere, sia quello di assicurare la trasmissione del patrimonio in caso di morte sul campo.

Nei tempi più recenti il Trust ha ampliato i propri orizzonti non contemplando più come unica finalità la tutela del patrimonio ma ricomprendendo nelle esigenze che devono essere perseguite anche la preservazione dei valori sociali e morali della famiglia che da vita al Trust.

Cosicché, sempre nel diritto anglosassone, ha avuto origine la nuova evoluzione del Trust che è il cosiddetto “ Family Office ”, tra i quali spiccano i nomi di Rockefeller e J.P. Morgan.

Anche tale strumento si è evoluto in quanto in origine è nato per curare gli interessi di una singola famiglia attraverso un membro di prestigio della stessa (Single Family Office) e, successivamente, si è trasformato in un’associazione di professionisti che curano gli interessi di più famiglie (Multi Family Office).

Il Trust può costituire un utile strumento per la conservazione e la gestione di importanti collezioni di opere d’arte.

Il Trust è un Istituto che prevede nella sua formulazione più comune la partecipazione di tre soggetti: il disponente , cioè colui che materialmente istituisce il Trust e che viene anche chiamato anche settlor, il Trustee , che è il soggetto che viene individuato per la gestione dei beni costituiti in Trust, e, infine il beneficiario .

Allorquando si parla di Trust ci si trova di fronte ad un atto complesso che si articola in due momenti distinti e separati: il primo concerne l’istituzione vera e propria, in cui il disponente individua le finalità per le quali il Trust viene istituto, il nome del Trustee e quello dei beneficiari; il secondo è riservato alla dotazione del Trust, cioè l’individuazione ed il trasferimento dei beni che ne costituiscono il fondo.

I due atti possono non coincidere temporalmente poiché la dotazione nel Trust può avvenire successivamente alla sua istituzione sia per atto tra vivi che per disposizione testamentaria.

Quello che è da porre in rilievo è che, a differenza dell’intestazione fiduciaria, in cui solo apparentemente i beni vengono trasferiti dal proprietario ad un terzo soggetto che però di fatto non acquisisce alcun reale potere di gestione dovendosi strettamente attenere alle istruzioni del reale titolare dei diritti, nel Trust il disponente perde la gestione dei beni costruiti in Trust che passa in capo al Trustee.

Lo stesso ne diventa proprietario anche se detti beni non conferiscono nel suo patrimonio personale, ma restano separati e vincolati alla realizzazione delle finalità volute dal disponente.

Proprio perché non vi è un reale trasferimento di ricchezza (che si ha solo allorquando alla cessazione del Trust i beni vengono assegnati ai beneficiari) gli atti istitutivi e di dotazione del Trust sono soggetti all’imposta di registro nella misura fissa di € 200,00.

Alla dotazione di beni al Trust consegue, poi, un altro effetto significativo nel senso che detti beni risultano segregati dal residuo patrimonio del disponente e non possono più essere aggrediti da creditori del medesimo per crediti sorti successivamente al conferimento in Trust.

Il Trust è uno strumento che può essere utilizzato da chi abbia creato una collezione ed intenda preservarla od anche dall’artista che voglia evitare la dispersione delle proprie opere e lasciare, quindi, una traccia unitaria e ben determinata di quanto realizzato in vita.

Il Trust si presenta come uno strumento flessibile che può assicurare diverse finalità.

Se, infatti, la volontà del disponente è solo quella di preservare l’unitarietà della collezione per consentirne la fruibilità in maniera indistinta da parte del pubblico si avrà la creazione di un cd “ Trust di scopo ”, che non prevede l’individuazione di beneficiari.

D’altro canto, oltre alle finalità meramente filantropiche può essere prevista anche una diversa finalità di sostegno per i beneficiari tra i quali possono essere ripartiti i ricavi derivanti dallo sfruttamento economico della collezione come i diritti di esposizione derivanti dalla concessione temporanea a galleria e musei.

Ci si troverà, pertanto, di fronte ad un cd “Trust Misto”.

Si può anche ipotizzare una sorte diversa per le singole opere ricomprese all’interno della collezione prevedendo che alcune rimangano inalienabili e vincolate all’unitarietà della collezione ed alla finalità filantropica di fruizione da parte del pubblico ed altre possano essere invece alienate, dividendo il ricavato tra i beneficiari, oppure essere direttamente assegnate agli stessi.

I compiti del Trustee, allorquando i beni conferiti in Trust rappresentano una collezione di opere d’arte, sono i più disparati.

Innanzitutto il Trustee dovrà inventariare le singole opere che compongono la collezione compilando per ognuna una scheda tecnica che contenga la descrizione delle stesse, il loro stato di conservazione, l’autore ed il periodo storico al quale le medesime sono riconducibili nonché il loro valore.

Ovviamente in tale compito è molto probabile che egli debba avvalersi di esperti d’arte.

Il Trustee dovrà inoltre provvedere alla stipula di adeguate polizze assicurative e, qualora, si tratti di opere notificate, cioè di particolare importanza storico artistica, dovrà procedere alle opportune denunce del trasferimento alle competenti autorità.

Parimenti, se ciò è previsto dall’atto istitutivo del Trust, dovrà curare anche l’aspetto dello sfruttamento economico delle opere per quanto attiene ai diritti riconducibili all’utilizzo delle stesse.

Va da se, infine, che un’altra obbligazione essenziale per il Trustee è quella di assicurare lo stato ottimale di conservazione della collezione.

Un’ultima annotazione è costituita dal fatto che la possibilità di uno scopo misto così come sopra illustrato rende il Trust uno strumento meno rigido rispetto alla Fondazione ed adattabile a diverse esigenze.

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* A cura dell’Avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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