La guida in stato di ebbrezza non preclude l’accesso alla Guardia di Finanza
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 1, lettera i), del Dlgs 12 maggio 1995, n. 199
È illegittima la previsione che esclude dall’accesso ai ruoli della Guardia di finanza chi sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, co. 1, lettera i), del Dlgs 12 maggio 1995, n. 199, limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».
A sollevare la questione è stata la seconda sezione del Consiglio di Stato che ha censurato la norma nella parte in cui disciplinando i requisiti per l’ammissione al concorso che consente di partecipare al corso per la promozione a finanziere, prevede quale causa di esclusione dall’arruolamento anche «la guida in stato di ebbrezza costituente reato». Quest’ultima previsione è stata introdotta dall’art. 33, comma 1, lettera c), numero 1.6), del d.lgs. n. 95 del 2017.
Il Tar Lazio, invece, aveva respinto il ricorso presentato dal candidato escluso dal concorso indetto nel 2021 per il reclutamento di 1409 allievi finanzieri. La causa dell’esclusione era consistita nella mancanza dei requisiti di moralità e di condotta “essendo stato emesso a suo carico un decreto penale di condanna per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool”. L’aspirante finanziere aveva partecipato al concorso nella veste di volontario in ferma prefissata dell’Esercito e nei suoi confronti è stata poi applicata, in sostituzione della pena pecuniaria, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con conseguente estinzione del reato.
La Consulta, nel ritenere la questione fondata, afferma che la disposizione censurata “delinea un meccanismo automatico di esclusione, che impone un’attività rigidamente vincolata all’amministrazione, cui è sottratto il potere di valutare discrezionalmente l’illecito penale commesso dal candidato”. La guida in stato di ebbrezza costituente reato, prosegue la Corte, non opera, per l’accesso alle altre Forze di polizia diverse dal Corpo della Guardia di finanza, “quale causa automatica di esclusione dal concorso, ma deve essere valutata dall’amministrazione caso per caso, quale elemento utile ad accertare il requisito dell’incensurabilità della condotta”.
Così era anche per la Guardia di finanza prima delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 95 del 2017. La disposizione si pone dunque “in rapporto di specialità” rispetto alla regola generale che affida all’amministrazione il potere di valutare discrezionalmente la compatibilità di simili condotte con lo svolgimento di funzioni implicanti particolari requisiti di moralità.
Né, argomenta la Consulta, il trattamento più severo può giustificarsi per il fatto che il Corpo della Guardia di finanza è una Forza di polizia a ordinamento militare. Anche all’Arma dei carabinieri, infatti, si applica la regola generale e dunque la non automaticità dell’esclusione dal reclutamento.
Ancora, la prevenzione e l’accertamento della guida in stato di ebbrezza costituente reato non rientrano neppure tra le funzioni peculiari del Corpo della Guardia di finanza, e spettano invece prevalentemente alla Polizia di Stato, tramite la Polizia stradale (art. 12 cod. strada).
In conclusione, la disposizione censurata configura “un rigido meccanismo preclusivo solo per l’accesso al Corpo della Guardia di finanza, benché il medesimo comportamento non precluda automaticamente l’accesso alla diversa Forza di polizia tenuta specificamente alla sua prevenzione e repressione, la quale deve invece valutarne caso per caso la rilevanza, in sede di ammissione dei candidati al concorso, al fine di verificare il requisito generale dell’incensurabilità della condotta. Alla luce di queste considerazioni, che rendono evidente l’irragionevolezza della diversità di trattamento, sussiste la violazione del principio di eguaglianza”.