Amministrativo

La leale collaborazione nel corso della verifica fiscale premia (anche) per il riconoscimento della penalty protection

Questo è il principio che emerge dalla sentenza pronunciata dalla CTP di Milano n. 2099/2021 (Rel. Salvo, Presidente Gaballo), depositata in data 13 maggio 2021

di Nicola Crispino*

Ai fini dell'applicazione della penalty protection in materia di transfer pricing (il regime premiale ex art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997), non rileva l'esattezza dell'analisi dei prezzi di trasferimento contenuta nella documentazione nazionale predisposta dal contribuente e prodotta all'Agenzia delle Entrate, ma che la stessa sia stata messa a disposizione dei verificatori, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Fisco e contribuente. Questo è il principio che emerge dalla sentenza pronunciata dalla CTP di Milano n. 2099/2021 (Rel. Salvo, Presidente Gaballo), depositata in data 13 maggio 2021.

La controversia riguarda una società che impugnava un avviso di accertamento emesso ai fini IRES ed IRAP, con applicazione delle relative sanzioni. La società, che aveva attivato una procedura amichevole per la definizione della controversia in ambito internazionale (c.d. "MAP), aveva deciso di coltivare il contenzioso limitatamente alle sanzioni applicate in esito al disconoscimento della penalty protection, sull'unico ed apodittico assunto dell'Agenzia delle Entrate che, nella documentazione predisposta ai fini dei prezzi di trasferimento - e ritualmente prodotta in sede di verifica -, "non si evincesse la comparabilità utile ai fini del riscontro della corretta determinazione del prezzo di trasferimento" .

La società protestava l'illegittimità ed infondatezza del provvedimento sanzionatorio, avendo sia predisposto la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, che rispettato gli obblighi in tema di comunicazione del possesso della documentazione. Evidenziava, inoltre, che l'idoneità della documentazione di TP (i) dal punto di vista formale, deve essere verificata in base alla corrispondenza della documentazione predisposta dal contribuente alla natura e alla struttura dei documenti (Masterfile e Documentazione Nazionale) previsti nei provvedimenti nel tempo emessi dalle autorità, mentre (ii) sotto il profilo sostanziale deve configurarsi come la capacità del documento di dare evidenza dei criteri adottati dal soggetto verificato ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento, di modo che gli organi accertatori siano in grado di effettuarne il riscontro e la verifica.

Pertanto, qualsiasi elemento che induca l'Amministrazione finanziaria a ritenere, ad esempio, i soggetti individuati dal contribuente come "non comparabili" e/o a ritenere l'analisi di comparabilità e l'applicazione dei metodi di transfer pricing non corretti, non dovrebbe, di per sé, condurre a valutazioni di non sufficienza in ordine al giudizio di idoneità della Documentazione Nazionale presentata dal contribuente. Del resto, la ratio della norma che ha introdotto la documentazione sui prezzi di trasferimento in Italia (così come interpretata anche nei diversi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate) è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria tutti gli elementi idonei ed utili alla valutazione delle politiche di transfer pricing adottate dal contribuente.

La norma opera un chiaro riferimento a un elemento oggettivamente riscontrabile (anche se soggettivamente apprezzabile) consistente nella "idoneità" della documentazione predisposta dal contribuente al fine della verifica della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento adottati in ambito infragruppo.

Risulta, pertanto, evidente che tale verifica non attiene all'accertamento della correttezza dei criteri adottati dal contribuente e, quindi, della adeguatezza dei prezzi di trasferimento praticati, in quanto si verte proprio in casi in cui l'attività ispettiva ed accertativa si conclude con il disconoscimento di tali criteri e con l'adozione di criteri di valutazione diversi.

Da ciò consegue che, laddove la documentazione esaminata abbia posto gli organi verificatori in grado di comprendere i criteri adottati dal contribuente nella determinazione dei prezzi di trasferimento in tutti i suoi aspetti teorici ed applicativi, può ben dirsi che la documentazione stessa sia oggettivamente "idonea" a favorire l'attività di verifica.

Nel caso di specie, i giudici meneghini facevano rilevare la piena ed assoluta trasparenza della società che "in ossequio al principio di leale collaborazione fisco-contribuente ed anche al fine di agevolare il controllo ed il riscontro della conformità al valore normale delle operazioni infragruppo realizzate nei periodi d'imposta in contestazione aveva optato, dandone atto in sede dichiarativa, per il regime degli oneri documentali (c.d. penalty protection")". I giudici concludevano, affermando che "dal comportamento profuso e collaborativo della ricorrente, trova applicazione la sopra citata norma "premiale" art 1 comma 6 Dlgs 471/1997, che prevede espressamente l'esclusione dalle sanzioni per infedele dichiarazione per fattispecie di riprese a tassazione dovute a fenomeni valutativi di transfer price, laddove il contribuente, come nel caso di specie, si sia dotato di documentazione comunque idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni intercompany predisponendo la documentazione con l'effetto di agevolare, in sede di controllo, il riscontro della conformità al valore normale delle operazioni infragruppo realizzate".

La Corte accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento sanzionatorio "a prescindere dalla tardiva contestazione da parte dell'Ufficio", che solo a ridosso dell'udienza prendeva formalmente posizione sulle specifiche censure addotte dal contribuente.

*Nicola Crispino, avvocato, of counsel, Rödl & Partner


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