LA LIBERTÀ DI VOTO DEL DELEGATO IN ASSEMBLEA
La legge dispone che la volontà collegiale, ossia il deliberato assembleare, si formi all'esito di una riunione. Ebbene, la riunione ha un senso se a ciascun partecipante è data la concreta possibilità di influenzare, con i propri argomenti, il voto altrui.Perciò occorre ritenere che le indicazioni di voto impartite al delegato non inficino la validità del voto espresso da quest'ultimo in senso difforme. Se le indicazioni di voto fossero vincolanti, infatti, il delegato diventerebbe un mero strumento di trasmissione di una altrui volontà predeterminata (cosiddetto nuncius) e il delegante esprimerebbe il suo voto "per corrispondenza" in aperto contrasto, lo si ripete, con la norma che impone che le deliberazioni dell'organo collegiale si assumono nel contesto di una riunione.