La motivazione apparente della sentenza quale motivo di ricorso per Cassazione
Impugnazioni penali – Ricorso in Cassazione – Motivazione apparente – Riesame delle risultanze probatorie – Testimonianza assistita ex articolo 197-bis c.p.p. – Inammissibilità.
La nozione di motivazione apparente e, dunque, inesistente è configurabile solo quando tale motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa: si tratti di casi, quindi, in cui il ragionamento espresso dal giudicante a sostegno della propria decisione sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente. Pertanto, a fronte di un percorso argomentativo sufficientemente puntuale da parte del giudice di merito, il motivo di ricorso in cassazione teso alla denuncia di una motivazione apparente si risolve innegabilmente nella richiesta di una rivalutazione contenutistica del materiale probatorio raccolto nel giudizio a quo incompatibile con i limiti propri del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità.
• Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza 9 settembre 2017 n. 40075
Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Giudice di legittimità - Disposizione di legge sostanziale e processuale - inosservanza – Motivazione apparente - Linee argomentative del provvedimento
Il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2016 n. 21191
Misure cautelari - Reali - Sequestro penale - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Motivi di censura - Difetto di motivazione - Esclusione.
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione ex articolo 325 c.p.p. può essere proposto soltanto per «violazione di legge», nella cui nozione rientrano la «mancanza assoluta» di motivazione o la presenza di una «motivazione meramente apparente», in quanto correlate alla inosservanza di precise norme processuali, ma non rientra l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lettera e) dell'articolo 606 c.p.p. A tal riguardo, dovendosi precisare che «motivazione assente» è quella che manca fisicamente o che è graficamente indecifrabile; mentre «motivazione apparente» è solo quella che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa, o di ricorso a clausole di stile e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi risulti inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 2 novembre 2015 n. 44012
Misure cautelari – Personali – Impugnazioni – Cassazione – Motivi - Ricorso “ex” articolo 311 c.p.p. - Vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.
La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 11 dicembre 2015 n. 49153
Impugnazioni – Cassazione – Motivi di ricorso – Mancanza della motivazione - Indicazione della sola fonte di prova - Motivazione apparente - Sussistenza.
In tema di vizio della motivazione della sentenza, è ravvisabile una motivazione apparente allorchè il provvedimento si limiti ad indicare le fonti di prova della colpevolezza dell'imputato, senza contenere la valutazione critica ed argomentata compiuta dal giudice in merito agli elementi probatori acquisiti al processo.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 14 dicembre 2015 n. 49168