Civile

La notifica all'imprenditore individuale deve essere eseguita presso il suo domicilio fiscale

E non - come credeva il contribuente - presso il domicilio fiscale dell'impresa

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di Giampaolo Piagnerelli

La notifica di un atto all'imprenditore individuale deve essere eseguita presso il suo domicilio fiscale e non presso quello dell'impresa. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 20650/21. Alla base del principio un avviso di accertamento notificato a un contribuente presso il suo domicilio fiscale. Secondo quanto contenuto nell'atto il contribuente doveva la somma di circa 65mila euro per uno scostamento certificato dal Fisco mediante l'applicazione degli studi di settore.

Il ricorso
Il contribuente, nel ricorso in Cassazione, ha eccepito la violazione dell'articolo 10, comma 3-bis, della legge 146/1998 per aver la Ctr ritenuto la validità della notificazione dell'invito a comparire nonostante fosse stata effettuata nel domicilio fiscale della persona fisica e non presso il domicilio fiscale dell'impresa di cui il cittadino era titolare. La Cassazione evidenzia che gli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" vanno spediti presso il domicilio fiscale del destinatario nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria e, quindi, degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è la persona fisica dell'imprenditore. Quindi la Cassazione ribadisce che la notifica di tutti i predetti atti deve essere eseguita nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore.

Non sussiste, dunque, alcun error in iudicando per la Ctr che ha escluso l'invalidità della notifica dell'invito a comparire previsto dal comma 3-bis della legge 146/1998 in quanto effettuata nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore individuale.

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