Rassegne di Giurisprudenza

La nullità del contratto stipulato per effetto del reato di estorsione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratto - Nullità - Contratto derivante dal reato di estorsione - Violazione norma imperativa - art. 1418 c.c.
Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti. Pertanto, il contratto derivante dalla condotta penalmente rilevante del delitto di estorsione é nullo, perché viola norme imperative, è contrario all'ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, così assumendo un chiaro connotato di illiceità.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 31 maggio 2022, n.17568

Contratto - Invalidità del contratto - Nullità del contratto - Nullità virtuale - "Reati in contratto" - Contratto di compravendita avente ad oggetto il trasferimento di un bene immobile quale pagamento del debito usurario - Nullità - Fondamento
Il contratto di compravendita con il quale il debitore trasferisca un bene immobile quale pagamento di un debito usurario è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ., tenuto conto dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma penale violata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel qualificare i contratti oggetto di causa come "datio in solutum" in relazione al pagamento di debiti assunti dal ricorrente, ne aveva ritenuto la validità omettendo di considerare che, qualora il bene immobile sia stato ceduto in pagamento di un debito usuraio o costituisca esso stesso un vantaggio usurario ai sensi degli art. 644, primo e terzo comma, cod. pen., il relativo contratto di compravendita è affetto da nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 cod. civ.) (F.Cia).
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 17 gennaio 2022, n. 1221

Società - Tutela penale in materia di società e di consorzi - Disposizioni generali per le società soggette a registrazione amministratore di società - Atto posto in essere in violazione dell'art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) - Nullità ex art. 1418 c.c. - Esclusione - Annullabilità per conflitto di interessi - Configurabilità
L'atto posto in essere dall'amministratore della società in violazione del divieto di cui all'art. 2624 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 61 del 2002) non è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., dovendo trovare applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma penale mira ad evitare, la previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26097

Contratti in genere - Invalidità - Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere - Dolo contrattuale per effetto del delitto di truffa - Nullità del contratto - Esclusione - Annullabilità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di vendita
Il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), sebbene annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, con riguardo alla vendita, il soggetto attivo che riceve la cosa col consenso sia pur viziato dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del "deceptus", ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 (in relazione agli artt. 2652 n. 6, 2690 n. 3) cod. civ.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 31 marzo 2011, n. 7468