La nuova convivenza non fa sempre perdere la casa familiare
L’assegnazione della casa familiare, decisa quando i genitori si lasciano, non viene sempre meno se chi ne beneficia inizia a convivere con un nuovo partner. Va privilegiato infatti l’interesse dei figli minori a conservare l’ambiente domestico e, se la nuova convivenza non causa loro un pregiudizio, l’assegnazione dell’immobile non cessa. Lo ha chiarito il Tribunale di Castrovillari con la sentenza del 19 febbraio scorso (giudice Laviola).
L’assegnazione della casa familiare viene infatti sempre disposta a tutela dell’habitat domestico dei figli minori della coppia che cessa la convivenza. La revoca è ammissibile solo se le mutate condizioni recano un pregiudizio ai minori. Per revocare l’assegnazione della casa coniugale al genitore che convive con i figli occorre quindi accertare, nel caso concreto, la contrarietà all’interesse dei minori della nuova convivenza dell’adulto.
La controversia
Né rileva che la casa coniugale sia in realtà di proprietà di terzi. È quanto è accaduto nel caso deciso dal Tribunale di Castrovillari: a chiedere l’intervento del giudice sono stati i nonni paterni, proprietari della casa familiare assegnata in comodato, dopo la fine della relazione tra il loro figlio e la sua ex, a quest’ultima e al bimbo nato dalla coppia. I nonni hanno chiamato in causa la madre per chiederle di rilasciare l’immobile dato che aveva iniziato a convivere con un altro uomo.
Il giudice richiama la giurisprudenza che ha interpretato la norma ora contenuta nell’articolo 337-sexies del Codice civile (in precedenza articolo 155-quater), che prevede che «il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Disposizione che non va intesa in senso assoluto: occorre sempre esaminare l’effettiva contrarietà all’interesse dei minori, titolari dell’assegnazione, dell’instaurata nuova convivenza. Se questa contrarietà non viene accertata, l’immobile resterà al genitore convivente con i figli, a prescindere dalla nuova convivenza.
Così, osserva il Tribunale di Castrovillari, è «evidente che l’avvio di una nuova convivenza da parte della convenuta nell’immobile per cui è causa non determina ipso facto la cessazione dell’assegnazione dello stesso quale casa familiare, essendo necessaria una verifica della persistenza dell’interesse del minore a continuare ad abitare nella medesima casa unitamente alla madre e al suo nuovo compagno».
La nuova convivenza
Un interesse che, nel caso esaminato dal Tribunale di Castrovillari, c’è, dato che il nuovo compagno «sta contribuendo sensibilmente ad aiutare la madre a prendersi cura, anche a livello economico, del figlio». Rileva anche il fatto che il minore sia affetto da gravi problemi di salute, per cui «la presenza quotidiana e stabile di un’altra persona a fianco della madre non può che avere effetti positivi anche nella prospettiva della gestione del minore e delle sue necessità».
Per questi motivi il giudice respinge la domanda dei nonni paterni e conferma l’assegnazione in comodato della casa familiare.