Società

La patrimonializzazione delle società di capitali all'epoca del Covid-19

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso l'applicabilità delle misure di agevolazione previste dal Decreto Liquidità per le società di capitali in perdita

di Rossana Mininno

Con il termine ‘perdita' si intende una minusvalenza incidente sul patrimonio sociale. Non tutte le perdite, tuttavia, sono tali da mettere a rischio l'entità del capitale sociale.

Le situazioni concretamente prospettabili differiscono in virtù dell'ammontare delle perdite e della loro incidenza sul capitale sociale: la perdita può essere inferiore a un terzo del capitale oppure superiore a un terzo del capitale, ma non tale da ingenerare l'obbligo di riduzione del medesimo ai sensi degli articoli 2446, comma 2 e 2447 del codice civile (per le società per azioni) e degli articoli 2482-bis, comma 4 e 2482-ter del codice civile (per le società a responsabilità limitata) oppure di oltre un terzo del capitale con riduzione del medesimo al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 del codice civile (per le società per azioni) e dal numero 4) dell'articolo 2463 del codice civile (per le società a responsabilità limitata), con conseguente obbligo di riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al detto minimo.

Come chiarito dai Supremi Giudici di legittimità, nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale «lo scioglimento della società si produce automaticamente ed immediatamente, salvo il verificarsi della condizione risolutiva costituita dalla reintegrazione del capitale o dalla trasformazione della società ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., in quanto, con il verificarsi dell'anzidetta condizione risolutiva, viene meno "ex tunc" lo scioglimento della società» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9619 del 22 aprile 2009).

Con specifico riferimento agli obblighi di ricapitalizzazione rivenienti da perdite superiori a un terzo del capitale sociale il legislatore, atteso il perdurare della situazione emergenziale causata dal Covid-19 e al precipuo fine di prorogare il sostegno alle imprese onde consentirne la continuità operativa, è intervenuto con l'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - c.d. Legge di Bilancio 2021), mediante il quale ha sostituito l'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ("Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" - c.d. Decreto Liquidità ), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Nella versione originaria l'articolo 6 del Decreto Liquidità, precipuamente dedicato alla disciplina degli effetti della diminuzione del capitale in conseguenza di perdite, sospendeva gli obblighi di riduzione del capitale sociale causati da perdite superiori a un terzo e di contestuale reintegrazione del medesimo capitale limitatamente al periodo ricompreso tra il 9 aprile 2020 (id est, la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità) e il 31 dicembre 2020 e, nel contempo, disponeva l'inoperatività, limitatamente al detto periodo, della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale in misura inferiore al minimo legale.

Nella versione attualmente in vigore l'articolo 6 del Decreto Liquidità prevede la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di reintegrazione del medesimo, nonché l'inoperatività della causa di scioglimento della società per le «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020» (comma 1), posticipa il «termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo […] al quinto esercizio successivo» (comma 2), consente all'Assemblea di rinviare al quinto esercizio successivo (id est, 2025) le decisioni relative «all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale» (comma 3) e impone di indicare le perdite «distintamente […] nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio» (comma 4).

È ragionevole escludere, non essendo previsto dalla norma, che le nuove misure si riferiscano, in via esclusiva, alle perdite connesse e direttamente imputabili all'emergenza pandemica, attesa la (verosimile) difficoltà, rectius impossibilità di distinguere le diverse tipologie di perdite.

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