Le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri, accreditati dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Così il Tar Sicilia con la sentenza 2096/2024.
LA MASSIMA
Appalti - Procedura concorsuale - Affidamento di servizi - Requisiti - Certificazioni di qualità - Organismi stranieri - Enti di accreditamento - Equivalenza europea - Favor partecipationis - Principio di fiducia - Principio di risultato.
La certificazione rilasciata da un organismo straniero accreditato dall'ente unico nazionale di accreditamento di un altro Stato europeo, firmatario dell'accordo EA MLA, qual è l'ente britannico UKAS, equivale alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri. Presupposto per la legittimità di tali atti risiede nella positiva valutazione inter pares prevista dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, la quale comporta l'accettazione dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento. Resta fermo che i requisiti di partecipazione vanno letti alla luce del principio del favor partecipationis. Sul piano valutativo, le scelte dell'amministrazione aggiudicatrice devono ispirarsi ai principi immanenti nel sistema, tra i quali rilevano il principio della fiducia e il principio del risultato. Il primo si fonda sulla funzionalizzazione della gara pubblica, la quale deve realizzare lo scopo sotteso nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Il secondo invece tende a garantire la disciplina di settore da una assoluta tutela della concorrenza e del mercato che non guardi all'oggetto principale.
Lo svolgimento delle procedure concorsuali rappresenta il terreno per vagliare gli standard di comportamento richiesti sia all'amministrazione aggiudicatrice che ai soggetti partecipanti alla gara pubblica. Come è noto, con l'introduzione della normativa di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, c.d. Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha tipizzato di certo i principi che presiedono la materia concorsuale e che, tuttavia, non possono che ritenersi già immanenti nel sistema.
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