Penale

La prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato

immagine non disponibile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Atti e provvedimenti del giudice - Prescrizione del reato - Dichiarazione di improcedibilità - Sentenza di proscioglimento - Prevalenza della formula assolutoria - Condizioni.
In tema di applicazione della più favorevole formula liberatoria di cui al capoverso dell'art. 129 c.p.p., occorre ribadire che, in presenza della già maturata prescrizione, la possibilità di adottare una formula di proscioglimento nel merito è circoscritta al solo caso in cui sia rilevabile l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva della innocenza attraverso una mera attività ricognitiva mentre non si estende al caso di contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede “un ponderato apprezzamento tra opposte risultanze”.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 13 settembre 2018 n. 40803

Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Concorso di causa di estinzione del reato e di nullità assoluta e insanabile - Causa prevalente - Indicazione - Fattispecie: sentenza d'appello pronunciata 'de plano'.
Nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta e insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 9 giugno 2017 n. 28954

Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Prescrizione - Insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità - Prevalenza della formula di proscioglimento per prescrizione - Ragioni - Fattispecie.
La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'operatività della disposizione dettata dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. in una vicenda in cui, ai fini della pronuncia assolutoria, sarebbe stata necessaria una verifica sulla attendibilità delle dichiarazioni testimoniali anche alla luce di un raffronto con altre evidenze probatorie).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 marzo 2014 n. 10284

Atti e provvedimenti del giudice - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Sussistenza di una causa di estinzione del reato - Pronuncia di sentenza assolutoria nel merito - Condizioni.
In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 settembre 2009 n. 35490

Sentenza penale - Declaratoria immediata di determinate cause di non punibilità - Sussistenza di una causa di estinzione del reato - Insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità - Prevalenza di declaratoria immediata di estinzione - Limiti - Eccezioni - Fattispecie.
All'esito del giudizio dibattimentale, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex articolo 129, comma 2, del Cpp soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito. Ne deriva che il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, solo nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 578 del Cpp, il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile; ovvero nel caso in cui a una sentenza di assoluzione in primo grado resa ai sensi dell'articolo 530, comma 2, del Cpp, appellata dal Pm, sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice di appello ritenga infondato nel merito l'appello del pubblico ministero.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 settembre 2009 n. 35490

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©