Civile

La prova dell'inesistenza di un'operazione deve essere fornita dall'Amministrazione finanziaria

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di Andrea Magagnoli


In sede di riscossione delle imposte è onere dell' Amministrazione dare la prova dell' inesistenza di un operazione. Lo afferma la corte di cassazione con l' ordinanza n.3323 depositata l'11 febbraio 2020. L' Amministrazione finanziaria accertava l' inesistenza di alcune operazioni pertanto dava corso all emissione degli avvisi di accertamento relativi alle imposte Iva, Irpef ed Irap a carico del contribuente, che si sarebbe avvalso ai fini elusivi di una documentazione contabile attestante operazioni inesistenti e mai eseguite ed aventi la sola funzione di agevolare l' elusione di imposte dovute. Quest' ultimo allora ricorreva in commissione tributaria ottenendo sia in primo che secondo grado il riconoscimento della propria tesi difensiva con l' annullamento degli atti di accertamento emessi da parte dell' amministrazione.
L' amministrazione finanziaria ricorreva allora per cassazione con apposito atto del proprio legale, ove deduceva in apposito motivo di ricorso la nullità del provvedimento di secondo grado, osservava infatti il difensore come nel caso di specie l' amministrazione fosse stata in grado di dare prova certa della responsabilità del contribuente ed in particolare del carattere puramente fittizio delle operazioni falsamente attestate al solo fine di consentire l' elusione di imposte dovute.

La posizione della Cassazione - Gli ermellini risolvono la questione circa la ripartizione dell' onere della prova nel caso in cui venga contestata la rispondenza al vero di un operazione finanziaria. Tale onere viene suddiviso in maniera precisa ed inequivoca da parte dei giudici della suprema corte.
In una prima fase infatti sarà compito dell' Amministrazione fornire elementi dai quali sia possibile evincere il carattere simulato delle operazioni. Tuttavia nel caso in cui l'Amministrazione sia stata in grado di svolgere tale compito allora diverrà compito del contribuente fornire la prova contraria, costituita nel caso di specie dall' effettivo compimento dell' operazione.
Nel caso di specie l' Amministrazione finanziaria che procedeva alla riscossione delle imposte era stata sicuramente in grado di dare tale dimostrazione,in atti infatti era possibile rilevare la presenza di una documentazione idonea a dimostrare il carattere fittizio delle operazioni.
Era stato accertato infatti che la società che aveva emesso le fatture aveva omesso di presentare le dovute dichiarazioni fiscali inoltre la persona giuridica era priva di dipendenti elementi che facevano propendere per la falsità della documentazione contabile.
Non solo, ma accanto alle osservazioni relative al carattere della persona giuridica ve ne erano altre inerenti alle modalità di redazione della documentazione contabile, essa infatti era del tutto carente nel contenuto, l' assenza di ogni indicazione circa la tipologia delle prestazioni effettuate ed i nominativi dei loro beneficiari che restavano sconosciuti.
I giudici della corte suprema pertanto ritengono non rispondente al vero la documentazione contabile, l' amministrazione infatti era stata in grado di fornire elementi a sostegno della propria tesi al contrario il contribuente non aveva prodotto alcuna prova a favore della rispondenza al vero delle fatture. Il ricorso viene pertanto accolto.

Corte di Cassazione – Ordinanza 3323/2020

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