Penale

La prova scientifica del nesso causale tra la condotta e l'evento

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo penale - Prove - Individuazione del rapporto di causalità - Ricorso al sapere scientifico - Valutazione giudiziale - Contenuti.
Nei giudizi nei quali è rimessa al sapere degli esperti la ricerca della causalità generale e individuale, il giudice non è creatore della legge scientifica né può scegliere quale tra le varie teorie ritiene di condividere in base a una opinione o un giudizio personale, ma è chiamato a valutare la qualificazione professionale dell'esperto e a comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione, cioè un ampio consenso, nella comunità scientifica, in base agli studi che li sorreggono.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 ottobre 2018 n. 46392

Processo penale - Prova - Prova scientifica - Nesso causale - Individuazione - Assoluzione o condanna - Diversa valutazione.
In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell'assoluzione dell'imputato è sufficiente il solo dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, la condanna deve invece fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell'imputato sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 12 ottobre 2018 n. 46392

Prove penali - Perizia - Apprezzamento del giudice sul sapere tecnico - Scientifico - Sindacato di legittimità.
Quando il sapere scientifico non è consolidato o non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta comunque al giudice prescegliere quella da preferire. La Corte di cassazione, rispetto a tale apprezzamento, non deve stabilire se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia spiegata in modo razionale e logico.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 dicembre 2010 n. 43786

Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Omicidio colposo - In genere - Morte conseguente a patologie collegate all'esposizione a polveri di amianto (nella specie, a mesotelioma pleurico) - Mancata predisposizione di adeguate misure di protezione - Rapporto di causalità - Oneri del giudice.
L'affermazione del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l'evento-morte (dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa (esplicata in ambito ferroviario), all'amianto, sostanza oggettivamente nociva, è condizionata all'accertamento: (a) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo, se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività dannosa e l'iniziazione della stessa, se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 dicembre 2010 n. 43786

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