La rapidità nell'esaminare la prova dell'aspirante notaio non è indice di superficialità della sua valutazione
Il termine orario indicato dalla normativa di riferimento - per la quale ogni riunione della commissione non può avere una durata inferiore ai tempi stabiliti - riguarda il rapporto tra gli uffici e la commissione
Concorso per notai: il giudice amministrativo non può sindacare la (presunta) brevità dei tempi utilizzati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati. E questo principio vale specialmente quando tali tempistiche siano state computate in base ad un calcolo ipotetico, dato dalla semplice ripartizione dell'arco di tempo di ogni sessione per la quantità dei candidati o delle prove corrette. Infatti non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di più o meno approfondimento; e dunque se la durata di lettura e analisi possa minare la qualità della valutazione dei concorrenti. Con queste coordinate secondo il Consiglio di Stato - sentenza n.11160/2022 - si può affermare che il termine orario indicato dalla normativa di riferimento - per la quale ogni riunione della commissione non può avere una durata inferiore ai tempi stabiliti - riguarda il rapporto tra gli uffici e la commissione. In altre parole tale disciplina attiene ai compensi, alle questioni retributive; dovendosi ritenere legata all'onorario per ogni seduta di correzione. Metodologia che peraltro oggi nella casistica generale è superata dal sistema dei compensi attribuiti in rapporto al quantitativo concreto delle prove esaminate dalla commissione di selezione. Secondo il Giudice amministrativo di Palazzo Spada questi canoni pur certamente e facilmente agganciabili alle fattispecie concorsuali non assistite da una disposizione che preveda la durata di correzione della prova, ben possono rilevare anche nei casi in cui la legge preveda un termine per la durata complessiva della seduta in cui si svolge la correzione delle prove.
Il caso esaminato
Nella vicenda l'appellante aveva partecipato al concorso per notaio. Con verbale della Commissione esaminatrice, l'interessato era stato dichiarato non idoneo all'esito della lettura di uno dei tre elaborati svolti per gravi insufficienze riscontrate nel primo compito (atto di diritto civile inter vivos); e conseguentemente non era stato ammesso a sostenere le prove orali. Avverso il provvedimento concernente la mancata ammissione alle prove orali del concorso e gli atti presupposti, l'interessato aveva proposto ricorso al Tar per il Lazio con sede di Roma, che tuttavia lo aveva respinto. Contro tale sentenza l'interessato aveva quindi proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato, deducendo, su tutto, un errore di giudizio per la violazione e la falsa applicazione della disciplina in materia di concorso notarile; con particolare riguardo al funzionamento delle operazioni di correzione degli elaborati, laddove specificamente si dispone che ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con una cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore alle quattro ore. Tutto ciò, avendo la sentenza gravata affermato l'irrilevanza del mancato rispetto della durata minima della seduta di valutazione fissata dalla normativa, sul presupposto che i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati non sono censurabili in sede di legittimità e che il termine di durata di ogni seduta – a ben vedere – è da considerarsi come meramente ordinatorio.
La posizione dei giudici di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato - in disparte la considerazione che l'interessato nella fattispecie neppure aveva specificato il numero degli elaborati corretti nella seduta di che trattavasi - ha evidenziato che il termine predeterminato, ha una funzione unicamente organizzativa e soprattutto non è rivolto a garantire la "qualità" della valutazione delle prove concorsuali degli aspiranti notai. Il Consiglio ha inoltre posto in evidenza il fatto che la diversa durata delle correzioni degli elaborati dei concorrenti non è in alcun modo preventivabile. Al contrario, i tempi di correzione delle prove degli aspiranti notati sono assai diversi a seconda di un gran numero di possibili variabili. Tra queste ultime per esempio: se occorre procedere alla lettura di uno ovvero più elaborati; se il candidato scrive molto ovvero è più "tacitiano"; se ha una scrittura piana ovvero una scrittura dalla difficile decifrabilità; se ha uno stile lineare oppure un periodare più complesso e articolato - evidentemente richiedente più letture -; se propone, o meno, soluzioni che rendano necessari approfondimenti o discussioni. Può in effetti anche accadere che esaminati gli elaborati di alcuni candidati, pur non essendo state completate le ore preventivate per la seduta, si eviti di passare alla valutazione degli elaborati di un ulteriore candidato per evitare il rischio di una seduta troppo lunga e protratta senza interruzioni; essendo peraltro simmetricamente possibile che si debba andare oltre le ore previste per completare nella medesima seduta la correzione degli elaborati di un determinato candidato. Per altro verso non si può ravvisare la lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale tutte le volte che il giudice sia chiamato a verificare il corretto esercizio del potere discrezionale.
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