Civile

La rassegna delle massime sul danno derivante da fermo tecnico dell’autovettura

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di a cura della Redazione di Lex24

Circolazione stradale - Sinistro stradale - Perdita definitiva del bene danneggiato - Danno da fermo tecnico di autovettura - Configurabilità.
Il «danno da fermo tecnico» del veicolo danneggiato conseguentemente ad un sinistro stradale non sussiste quando il mezzo, a seguito dell'incidente, sia divenuto inservibile, determinandosi in tal caso una perdita definitiva nel patrimonio del danneggiato con diritto al risarcimento sia del danno da perdita dell'autoveicolo, sia di quello relativo alle spese di gestione dell'auto nel periodo in cui essa non è stata utilizzata.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 30 gennaio 2014 n. 2070

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno derivante da incidente stradale - Cosiddetto fermo tecnico - Natura - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Fondamento.
Il danno da “fermo tecnico”, subito dal proprietario di un autoveicolo a causa dell’ impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. Si consideri difatti che un autoveicolo anche se sottoposto a sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
• Corte di cassazione, sezione VI - 3, ordinanza 4 ottobre 2013 n. 22687

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Danno derivante da incidente stradale - Cosiddetto fermo tecnico - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni - Necessità che la durata del fermo non sia particolarmente breve.
Il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo non è dovuto quando la durata della riparazione sia stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevante l'entità della spesa per tassa di circolazione, per premio di assicurazione e per deprezzamento di valore del veicolo ai quali si fa abitualmente riferimento per giustificare la liquidazione equitativa di tale tipo di danno.
• Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2013 n. 9626

Obbligazioni - Cessione di credito da fermo tecnico - Configurabilità - Azione del cessionario nei confronti dell'assicuratore - Legittimazione - Fondamento.
Il credito di risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione, ai sensi dell'artt. 1260 ss. cod. civ. e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 51

Circolazione stradale - Responsabilità civile da incidenti stradali - In genere - Risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato - Richiesta esplicita - Necessità - Prova concreta della su sussistenza - Necessità - Contenuto.
In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente “in re ipsa”, quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno.
Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 novembre 1999 n. 12820

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