La resistenza a più pubblici ufficiali integra un unico reato
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato, e non una pluralità di reati avvinti dalla continuazione, la violenza o la minaccia posta in essere nel medesimo contesto fattuale per opporsi al compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio, anche se nei confronti di più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza della sesta sezione penale n. 4123 del 27 gennaio scorso.
Unico reato o tanti reati - La Cassazione, riprendendo una tesi di recente espressa in giurisprudenza (sezione VI, 9 maggio 2014, Proc. gen. App. Genova, in proc. Pastore) non condivide l'orientamento, finora consolidato, secondo cui, invece, la resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'articolo 337 del Cp, ma tanti reati di resistenza - che possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto (tra le altre, sezione VI, 22 giugno 2006, Proc. gen. App. Campobasso in proc. Mastroiacovo; nonché, più di recente, sezione VI, 17 maggio 2012, Proc. gen. App. Brescia in proc. Momodu).
A supporto, già nella sentenza Pastore (ripresa da quella in esame), la Corte aveva valorizzato il bene tutelato dall'articolo 337 del Cp, che è rappresentato dalla regolare attività dell'amministrazione, mentre l'offesa al pubblico ufficiale rappresenta un danno collaterale, sì che non può farsi discendere dal numero di pubblici ufficiali coinvolti una pluralità di reati, pur se l'offesa al bene primario rimane indiscutibilmente unica.
Vale solo precisare che la tutela rispetto alle più gravi offese ai diritti individuali che possano accompagnarsi alla condotta violenta o minatoria tipica del reato di resistenza è comunque garantita dalle norme che tutelano espressamente l'integrità fisica, onde, in caso di violenza o minaccia che si accompagni a condotte lesive in danno di più pubblici ufficiali, vi sarà una unica violazione dell'articolo 337 del Cp e tanti reati di lesioni quanti sono i soggetti che ne riportano nel contesto incriminato.
Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 27 gennaio 2017 n. 4123