La responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare trova fondamento nell'automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale
Famiglia - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Obbligazione - Si costituisce con la procreazione - Violazione degli obblighi - Conseguenze.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli, ex artt. 147 e 148 cod. civ., è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
• Corte di cassazione, sezione 3 civile, ordinanza 12 maggio 2022 n. 15148
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti figlio - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare - Presupposto - Consapevolezza del concepimento - Necessità - Prova - Fatto storico della consumazione di rapporti sessuali non protetti - Insufficienza - Ulteriori elementi - Necessità.
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 9 agosto 2021 n. 22496
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Disinteresse del genitore verso la prole naturale - Violazione degli obblighi genitoriali e lesione dei diritti della prole nascenti dal rapporto di filiazione - Configurabilità - Azione di risarcimento del danno non patrimoniale - Ammissibilità - Fondamento.
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3079
Famiglia - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri genitoriali - Coniuge che abbia integralmente adempiuto al mantenimento del figlio - Conseguenze - Risarcimento danni - Doveri verso i figli - Art. 147 c.c. - Figli naturali - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti: sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 cod. civ. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione doveri degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare - Presupposto - Consapevolezza del concepimento - Necessità - Sufficienza.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.), è stata enucleata la nozione di illecito endofamiliare. Su tale base, la violazione dei relativi doveri non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia. La natura giuridica di tali obblighi, infatti, comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c.
• Corte di cassazione, sezione 6 civile, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3079
Famiglia e minori - Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità - Effetti - Volontaria deprivazione della figura parentale paterna - Lesione in sé di diritti di rilievo costituzionale - Risarcimento del danno non patrimoniale - Diritto - Sussistenza - Fattispecie.
La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del Cc, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, sentenza 22 novembre 2013 n. 26205
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