La responsabilità del committente nell'infortunio sul lavoro
Prevenzione infortuni - Contratto di appalto - Responsabilità del committente - Titolare di autonoma posizione di garanzia - Omissioni nell'adozione di misure precauzionali - Rilevanza.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, se è vero che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle misure che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine, è comunque titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente a una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini o conoscenze.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 3 dicembre 2018 n. 54010
Prevenzione infortuni - Appalto - Responsabilità del committente - Individuazione - Criteri.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), al committente, anche se detto principio non conosce una applicazione automatica, non potendo esigersi da quest'ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 agosto 2016 n. 35185
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prevenzione - Adozione misure di sicurezza - Committente ed appaltatore - Obbligo di cooperazione - Limiti.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quantunque l'obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore (o tra appaltatore e subappaltatore) ai fini della prevenzione antinfortunistica con informazione reciproca, non esiga che il committente intervenga costantemente in supplenza dell'appaltatore quando costui, per qualunque ragione, ometta di adottare le misure di prevenzione prescritte, deve tuttavia ritenersi che, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 marzo 2015 n. 12228
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Destinatari delle norme antinfortunistiche - Committente - Posizione di garanzia - Responsabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza, scegliere l'appaltatore e più in generale il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 7 marzo 2013 n. 10608