Amministrativo

La revoca automatica della patente torna alla Consulta

di Guido Camera

La Consulta viene ancora chiamata a pronunciarsi sulla revoca automatica della patente di guida. La nuova questione è stata sollevata dal Tar delle Marche (ordinanza n. 191 del 27 maggio). La norma censurata è l’articolo 120, comma 2 del Codice della Strada, nella parte in cui obbliga il prefetto – privandolo di ogni discrezionalità - a disporre la revoca della patente di chi è sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

L’ordinanza prende spunto da alcune recenti decisioni della stessa Corte costituzionale, riguardanti le misure di sicurezza personali e le norme che, in presenza di determinate condizioni dell’interessato, prevedono la revoca obbligatoria della patente. Con la sentenza 24/2019, infatti, la Consulta ha dichiarato illegittimo il parametro della pericolosità “generica”, riferito alle persone “abitualmente dedite a traffici delittuosi”, per cui al ricorrente era stata inflitta la sorveglianza speciale. Precedentemente, con la sentenza n. 22/18, i giudici delle leggi avevano dichiarato incostituzionale l’articolo 120, comma 2, ove disponeva che, nei confronti dei condannati per i reati in materia di stupefacenti previsti dagli articoli 73 e 74 del Dpr 309/90, il prefetto era obbligato a disporre la revoca della patente, senza alcuna possibilità di valutare discrezionalmente la gravità del caso.

Il ricorrente, in via principale, aveva chiesto al Tar, in forza dei citati precedenti, di annullare il provvedimento di revoca della patente. I giudici hanno ritenuto di non poter estendere gli effetti delle sentenze di incostituzionalità a fattispecie analoghe, e hanno dunque sollevato l’incidente di costituzionalità.

Secondo il Tar. le prescrizioni collegate alla sorveglianza speciale «non possono avere l’effetto di inibire all’interessato la possibilità di vivere una vita quanto più possibile normale (anche se vengono notevolmente limitate la libertà di spostamento e la libertà di frequentazione di altre persone) e, soprattutto, non debbono impedirgli di svolgere attività lavorativa lecita», perché altrimenti si può verificare un “cortocircuito” dell’ordinamento. Da una parte, infatti, il giudice della prevenzione può ordinare all’interessato di cercare un lavoro, dall’altra la revoca della patente può rendergli impossibile «svolgere attività lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli è sottoposto alla sorveglianza speciale», rendendo «la misura ancora più gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale».

Nei mesi scorsi lo stesso Tar ha sollevato questione di costituzionalità dell’articolo 120, comma 2I (ordinanza n.519/2018) anche nella parte in cui impone al prefetto l’obbligo, e non la possibilità, di revocare la patente a chi subisce una misura di sicurezza, perchè viene prosciolto da un’accusa penale per incapacità di intendere e volere ma viene dichiarato socialmente pericoloso. Secondo i giudici remittenti, l’autorità amministrativa deve poter conservare la discrezionalità di valutare il caso concreto, sia in termini di attualità della pericolosità, sia di gravità della misura di sicurezza inflitta.

Tar Marche – Sentenza 356/2019

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