La riduzione del credito immobiliare per rimborso anticipato non riguarda le spese slegate dalla durata
Il diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dal tempo del rapporto, siano posti a carico del consumatore
Con la sentenza sulla causa C-555/21 la Cgue ha chiarito che il diritto del consumatore a beneficiare, in caso di rimborso anticipato del suo credito immobiliare, di una riduzione del costo totale del credito non include le spese indipendenti dalla durata del contratto.
Il consumatore può quindi soltanto esigere una riduzione degli interessi nonché dei costi che dipendono dalla durata del credito.
Il caso
Un'associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, contesta dinanzi agli organi giurisdizionali austriaci una clausola standard utilizzata da una banca nei suoi contratti di credito immobiliare, che riguarda il rimborso anticipato del credito da parte del consumatore. E in base a detta clausola gli interessi nonché i costi dipendenti dalla durata del credito vengono ridotti proporzionalmente, mentre «le spese di gestione indipendenti dalla durata del credito non vengono rimborsate, neppure proporzionalmente».
La norma
Al centro della soluzione sta la corretta interpretazione della direttiva 2014/17 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
Quest'ultima obbliga gli Stati membri ad assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Essa prevede che, in caso di rimborso anticipato, il consumatore abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Quindi, nel caso concreto, va ricordato che oggeetto della riduzione erano stati soltanto gli interessi e i costi che dipendevano dalla durata del credito.
L'interpretazione
La Corte risponde a tale questione dichiarando che la direttiva 2014/17 non osta a una simile normativa.
Secondo la Corte, infatti, il diritto alla riduzione in questione mira ad adattare il contratto di credito in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Tale diritto non include quindi i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.
Tuttavia, per tutelare i consumatori contro comportamenti abusivi, gli organi giurisdizionali nazionali devono assicurare che i costi posti a carico dei consumatori indipendentemente dalla durata del contratto non costituiscano oggettivamente una remunerazione del creditore per l'uso temporaneo del capitale o per prestazioni che, al momento del rimborso anticipato, dovrebbero ancora essere fornite al consumatore. Il creditore è, al riguardo, tenuto a provare il carattere ricorrente o meno dei costi in questione.