La rivalutazione monetaria sui crediti previdenziali non assistiti da privilegio
Società - Fondi di previdenza complementare - Liquidazione coatta amministrativa - Natura dei crediti contributivi e delle prestazioni - Rivalutazione monetaria - non si applica il divieto di cumulo - Art.16 L. n. 412/1991 - Interessi.
I versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista nella gestione separata del datore stesso, hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni del datore ai fondi di previdenza complementare non si applica il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interesse previsto dall'art. 16 della L. n.412/1991 poichè è corrisposto da un datore di lavoro privato e non da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto disposta dall'art. 55 e 201 della L.F. e dall'art. 83 comma 2, D.Lgs. n. 385/1993, la rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio si arresta alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 giugno 2021 n. 16084
Previdenza (assicurazioni sociali) - Forme integrative e complementari di sicurezza sociale - In genere trattamenti pensionistici integrativi - Erogazione da parte di datori di lavoro privati - Divieto di cumulo ex art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 - Inapplicabilità - Conseguenze - Datore di lavoro sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, in quanto non corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati. Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito, e, dall'altro, che nell'ipotesi in cui il credito sia stato ammesso allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio.
•Corte di cassazione, sezioni Unite c ivili, sentenza 20 marzo 2018 n. 6928
Fallimento e altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Formazione dello stato passivo - In genere - Crediti assistiti da privilegio - Interessi maturati in epoca successiva al decreto che ha disposto la liquidazione - Estensione del privilegio - Sussistenza.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, n. 162, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, legge fall. (nella testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica intervenuta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., gli interessi sui crediti assistiti da privilegio generale o speciale continuano a maturare e ad essere assistiti da privilegio anche dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza4 giugno 2014 n. 12551
Rappresentante legale prosciolto e inoperatività del divieto di nomina del difensore ex art. 39, D.lgs. n. 231/2001
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