La sicurezza statica dell'immobile prevale sull'eliminazione di tutti i balconi
Un condomino aveva presentato ricorso perché in questo modo non poteva più accedere alla propria caldaia
La sicurezza statica del palazzo prevale sull'eliminazioni dei balconi. Respinta quindi la richiesta della ricorrente che aveva eccepito come, a fronte del riassetto edilizio, si trovasse nell'impossibilità di accedere alla propria caldaia dopo che il balcone del suo appartamento era stato demolito. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 14140/21.
Una signora conveniva in giudizio dinnanzi al tribunale di Asti il condominio, chiedendone la condanna a ricostruire il balcone del primo piano del fabbricato di cui era proprietaria, demolito insieme agli altri per la sicurezza dello stabile. Il condominio convenuto ha evidenziato come la signora fosse quotidianamente presente nel cantiere anche attraverso un tecnico di sua fiducia e non avesse mai formulato alcuna osservazione o contestazione. La società che aveva effettuato i lavori aveva poi evidenziato come questi ultimi fossero stati eseguiti a regola d'arte e anche collaudati. Giudici di primo grado e Corte d'appello, hanno respinto le eccezioni sollevate dall'inquilina: durante un'assemblea era stato approvato il piano di interventi , come definito dalla relazione tecnica di un ingegnere che prevedeva l'abbattimento totale dei balconi dopo aver accertato la loro pericolosità statica. Non si trattava, quindi, di interventi di natura manutentiva diretti alla riparazione dei balconi come sostenuto dalla ricorrente e non emergeva, neppure, che l'appellante avesse espresso un voto contrario all'esecuzione di tali opere.
La ricorrente inoltre ha eccepito un eccesso di poteri da parte dell'amministratore, ma quest'ultimo ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse con il conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi e agli stessi condomini. Tra i vari obblighi deve controllare l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa appaltatrice, ma in questo caso le accuse sui presunti e generici danni subiti non possono essere collegati alle sue mansioni.