Penale

La sola omessa consegna delle scritture contabili non basta per la bancarotta fraudolenta

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

La semplice omessa consegna delle scritture contabili non basta a far scattare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, nel quale può essere assorbito in caso di qualificazione multipla della condotta. La Corte di cassazione, con la sentenza 70, accoglie sul punto il ricorso contro l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale rigettava l'istanza di revoca degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato, titolare di una Srl, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Alla base delle accuse e della misura cautelare, una serie di “distrazioni”, di denaro e quote di partecipazione ad altra Srl dirette a svuotare la società poi dichiarata fallita. Per i giudici ai fini della bancarotta patrimoniale è ininfluente il nesso causale tra la distrazione e il fallimento, e i fatti sono rilevanti anche se la condotta è stata messa in atto quando l'impresa non era ancora in condizioni di insolvenza.

La Cassazione considera invece fondato il motivo del ricorso relativo all'accusa di bancarotta fraudolenta documentale. Sia l'imputazione provvisoria sia l'ordinanza impugnata facevano, infatti, riferimento all'omesso deposito delle scritture contabili presso la cancelleria del tribunale fallimentare e di omessa consegna al curatore, oltre che al rinvenimento di parte della documentazione nel corso delle operazioni di perquisizione. Imputazione dalla quale non si capisce, sottolineano i giudici, se l'azione contestata riguardi la sottrazione o l'occultamento della contabilità, la tenuta in modo tale da non permettere la ricostruzione, o semplicemente la mancata consegna. Circostanza quest'ultima che può essere rilevante ai fini della legge fallimentare per il reato previsto dall'articolo 220 che punisce per chi non dichiara l'esistenza di alcuni beni, ma non basta per il fumus della bancarotta fraudolenta contestata.

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 2 gennaio 2019 n.70

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©